LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giusepp – rel. Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24223/2018 proposto da:
Z.K., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38 presso lo studio dell’avvocato Teresa Santulli che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale Milano, Ministero dell’Interno;
– intimato –
e contro
Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 543/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 01/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2019 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 Z.K., cittadino del Bangladesh, ha impugnato dinanzi al Tribunale di Milano il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, aveva raccontato di aver lasciato in patria la propria famiglia, composta dalla moglie e tre figli, oltre a madre, sorella e fratello, nel maggio del 2014 con volo aereo diretto in Libia con visto turistico; di essere rimasto in Libia 9 mesi, per poi raggiungere l’Italia nell’aprile del 2015; di aver abbandonato il suo Paese dopo aver venduto un terreno a causa dei litigi insorti con i vicini, che reclamavano un terreno già dieci anni prima da suo padre; che quei vicini lo avevano picchiato cinque anni prima e lo avevano minacciato fino a un mese prima della sua partenza.
Con ordinanza del 28/10/2016 il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso, negando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione.
2. Avverso la predetta decisione ha proposto appello Z.K., mentre il Ministero dell’Interno è rimasto contumace.
Con sentenza del 29/1/2018 la Corte di appello di Milano ha rigettato l’appello.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione appello Z.K., con atto notificato il 26/7/2018, con il supporto di due motivi.
L’intimata Amministrazione dell’Interno ha proposto controricorso con atto notificato il 31/8/2018 e quindi con ulteriore atto il 17/9/2018.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1A della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi da 1 a 5, e art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 11, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32.
1.1. La vicenda personale del ricorrente, semplice e lineare, sarebbe stata erroneamente interpretata e svalutata a causa di un errore nei presupposti di configurazione dei concetti di “persecuzione” e di “danno grave”.
La doglianza in proposito appare articolata in modo del tutto generico, mentre la Corte territoriale ha escluso, anche al di là delle perplessità esternate circa le incertezze e le lacune del racconto del richiedente asilo, che la vicenda narrata, attinente a pressioni e minacce rivolte da soggetti privati in relazione a un terreno contestato, potessero configurare episodi persecutori ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra e comunque determinare un rischio di danno grave alla persona in caso di rimpatrio.
1.2. In secondo luogo, secondo il ricorrente, era mancata nella sentenza impugnata la doverosa valutazione dei parametri normativi di credibilità del richiedente asilo, che ricorrevano tutti nella fattispecie.
La censura non appare centrata a fuoco rispetto alla principale ratio decidendi sopra esposta.
1.3. Il ricorrente sostiene poi che la Corte di appello aveva omesso di verificare in concreto la sussistenza di episodi generalizzati di violenza diffusa in Bangladesh, assunti a livello di intollerabile compressione dei diritti umani fondamentali, alla vita, alla salute e al lavoro, come pure della sussistenza di una situazione conflittuale assimilabile al conflitto armato interno con violenza indiscriminata e rischio grave e individuale alla vita e alla persona dei cittadini.
Non è così; la Corte di appello si è pronunciata sul punto dopo l’acquisizione di informazioni sul Bangladesh, escludendo l’esistenza di un conflitto armato interno suscettibile di esporre i cittadini civili a pericolo indiscriminato di atti di violenza, pur riconoscendo in alcune zone territoriali aree di criticità determinate da conflitti fra ribelli e forze governative.
1.4. Secondo il ricorrente, l’accertamento officioso delle attuali condizioni del Paese di origine rilevava altresì ai fini della concessione, quantomeno, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, non essendo stata verificata la sussistenza di una situazione di vulnerabilità suscettibile di tutela attraverso la protezione sussidiaria e minore.
Al contrario, la Corte di appello ha escluso che l’attuale situazione socio politica del Bangladesh presentasse criticità tali da esporre il ricorrente a ripercussioni dannose in caso di rimpatrio e ha negato una particolare situazione di vulnerabilità soggettiva, a fronte di agganci stabili familiari nel proprio Paese (moglie e figli e famiglia di origine) e della mancanza di rilevanti elementi di radicamento sul territorio italiano.
Si lamenta il ricorrente che la Corte di appello non aveva ritenuto sufficiente la produzione di un contratto di lavoro a tempo determinato e il certificato di residenza per ritenere provato l’inserimento lavorativo, cosa che “lasciava basiti”.
La doglianza è del tutto generica: la Corte di appello ha riferito della documentazione di una sola esperienza lavorativa a tempo determinato, non ha parlato di rapporto di lavoro in atto e tantomeno di certificati di residenza; a fronte di ciò il ricorrente non indica quando e come avrebbe prodotto tali documenti, non dà atto del loro specifico contenuto e non li ha allegati al ricorso, limitandosi a riferire genericamente di circostanze (stabile occupazione in Campania presso una impresa tessile) prive di concreto riscontro e collegamento agli atti del processo.
2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, con riferimento alle dichiarazioni del ricorrente circa il quadro persecutorio patito, con violenze e minacce non controllate, nè controllabili dalle autorità statuali, al cui riguardo la Corte territoriale aveva inoltre omesso di verificare la gravità e la compatibilità di quanto riferito con la situazione del Paese di origine.
La censura è non solo infondata ma anche non pertinente rispetto alla decisione impugnata.
La Corte di appello non ha basato il rigetto del gravame sulla mancanza di prove e sulla non credibilità del racconto del richiedente asilo, ma sulla inidoneità delle minacce riferite a configurare un quadro persecutorio normativamente rilevante o comunque a concretizzare un quadro di grave pericolo per la persona.
In ogni caso, difetta l’omesso esame delle dichiarazioni del sig. Z., che invece sono state considerate dal Giudice del merito.
3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali del controricorrente, liquidate come in dispositivo.
PQM
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese processuali del controricorrente,liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre le spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 25 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019