LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31020/2018 proposto da:
M.M., nato in *****, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Di Frenna;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1095/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 25/06/2018;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/09/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
FATTI DI CAUSA
1. – M.M., cittadino nigeriano, chiese il riconoscimento della protezione internazionale.
La Commissione Territoriale di Brescia rigettò la domanda, con decisione che venne impugnata dinanzi al locale Tribunale.
Con ordinanza del 26/5/2016, il Tribunale adito confermò la decisione della Commissione territoriale.
2. – Sul gravame proposto dal richiedente, la Corte di Appello di Brescia confermò la decisione di primo grado.
3. – Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso M.M. sulla base di un unico motivo.
Il Ministero dell’Interno, ritualmente intimato, non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello, pur non dubitando della veridicità delle dichiarazioni del richiedente, escluso la sussistenza delle condizioni di legge per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella sussidiaria, omettendo di considerare la situazione socio-politica della Nigeria, la notoria diffusa violenza indiscriminata ed il pericolo che ne deriva per la popolazione.
La censura è fondata nei termini che seguono.
Il richiedente ha narrato di essere il primogenito di una famiglia reale e di essere stato costretto, dopo la morte del padre e l’assassinio della madre, a lasciare la Nigeria, essendo in corso una contesa per la successione al trono.
La Corte territoriale non ha posto in dubbio la veridicità di quanto narrato dal richiedente; ha tuttavia ritenuto che i fatti narrati fossero irrilevanti ai fini della concessione della protezione internazionale.
In particolare, secondo la Corte territoriale, “i fatti narrati dal richiedente appaiono inerenti ad una vicenda successoria di carattere personale ed a sfondo privato: il ricorrente dichiara di non aver subito alcuna minaccia diretta e di non voler ricoprire la carica per motivi personali”.
La motivazione della sentenza impugnata sul punto appare manifestamente illogica. Avendo i giudici territoriali ritenuto attendibile il narrato del richiedente circa la contesa per la successione al trono paterno di capo-villaggio e circa l’assassinio della madre, i medesimi giudici illogicamente hanno definito tale contesa come “vicenda successoria di carattere personale e sfondo privato”.
Essa, al contrario, risulta essere una vicenda di carattere sociopolitico e in tale veste deve essere apprezzata dal giudice territoriale, anche in relazione all’asserito pericolo per l’incolumità del richiedente nel caso di suo rientro in Nigeria.
2. – Il ricorso va pertanto accolto e, par l’effetto, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia per un nuovo esame. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019