Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.28943 del 08/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 20949/2018 R.G., proposto da:

AVV. GRANATA PIERFRANCESCO, con domicilio eletto in Roma, alla Via Circumvallazione Clodio n. 36/A.

-RICORRENTE –

contro

CUMA SUD S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Manfredonia, con domicilio in Cronte, alla Via dei Cappuccini n. 48, presso lo studio dell’avv. Daniele Fischetto.

-RESISTENTE-

avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro, depositata in data 25.5.2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24.9.2019 dal Consigliere Giuseppe Fortunato; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Carmelo Sgroi, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso.

RILEVATO

CHE:

– L’avv. Pierfrancesco Granata ha adito il Tribunale di Catanzaro, con domanda ex art. 702 bis c.p.c., chiedendo la condanna della Cuma s.r.l. al pagamento dei compensi, oggetto di specifica convenzione tra le parti, per la difesa svolta nell’interesse del resistente, dinanzi al Tribunale e alla Corte di appello di Napoli.

– la società convenuta ha eccepito l’incompetenza del giudice adito e ha proposto riconvenzionale per il risarcimento del danno, assumendo che i giudizi in cui il ricorrente aveva svolto il patrocinio, si erano conclusi con pronuncia dichiarativa del difetto di giurisdizione e con condanna al pagamento delle spese di causa.

– il Tribunale ha accolto l’eccezione proposta dalla convenuta e ha dichiarato – rispettivamente – la competenza per territorio del tribunale e della Corte d’appello di Napoli (in relazione alle attività svolte dinanzi a ciascun ufficio giudiziario), ritenendo che la domanda fosse sottoposta al rito sommario speciale di cui al D.Lgs. n.. 150 del 2011, art. 14, e ai criteri di competenza ivi enunciati.

CONSIDERATO

CHE:

– ove sia proposto ricorso ex art. 42 c.p.c., questa Corte è tenuta a valutare la correttezza della pronuncia anche su profili diversi da quelli dedotti dalle parti;

– che il giudice di merito ha – nella sostanza – escluso che, ove il compenso chiesto dal difensore sia relativo ad attività svolta in giudizi svoltisi in più gradi, possa esser proposta un’unica domanda dinanzi all’ufficio giudiziario di grado superiore o a quello che abbia conosciuto per ultimo della controversia; che la soluzione di tale questione è stata rimessa alle sezioni unite con ordinanza n. 16212/2019, dovendosene dunque attendere l’esito.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni unite sollecitata con ordinanza di rimessione n. 16212/2019.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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