LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10341-2018 proposto da:
A.E.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA ZUPPELLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 05/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO.
RILEVATO
CHE:
1. – A.E.K. ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 5 marzo 2018 con cui il Tribunale di Brescia ha respinto la sua opposizione avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva disatteso la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. – L’amministrazione intimata non spiega difese.
CONSIDERATO
CHE:
3. – Il primo motivo denuncia: “illegittimità del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, per violazione del requisito di straordinaria necessità ed urgenza; nonchè violazione degli artt. 77 e 111 Cost. e dei limiti previsti dalla L. n. 400 del 1988, art. 15”.
Il secondo motivo denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 14 e del T.U. imm., art. 5, comma 6, per non avere, il Tribunale di Brescia, preso atto della documentazione prodotta e delle dichiarazioni precise e dettagliale svolte sin dalla proposizione della domanda di protezione internazionale e per non aver attivato i poteri ufficiosi necessaria ad una adeguata conoscenza della situazione del paese di provenienza senza valutare altresì la richiesta di protesone umanitaria”.
Il terzo motivo denuncia: “motivazione omessa, insufficiente e/o contraddittoria su fatti o questioni controverse e decisive ai fini del giudizio”, censurando il decreto impugnato per essersi sottratto al necessario preliminare scrutinio dei criteri legali previsti in materia, ossia, ragionevole sforzo nel circostanziare la domanda, l’attendibilità estrinseca, situazione individuale e circostanze personali del richiedente.
Il quarto motivo denuncia: “violazione del D.Lgs. n. 251 del 1997, art. 3, comma 3, lett. B), della dichiarazione e la documentazione pertinente prodotta dal richiedente”, censurando il decreto impugnato per aver omesso di considerare che il ricorrente era fuggito dal suo paese, il Ghana, per sottrarsi alla vita disumana cui era sottoposto, e per l’impossibilità di fare ricorso alle normali tutele processuali che esistono in Stati democratici.
RITENUTO CHE:
4. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.
5. – Il ricorso è inammissibile.
Difatti:
-) la questione di legittimità costituzionale è già stata dichiarata non rilevante e manifestamente infondata (v. Cass. n. 17717/2018);
-) il secondo motivo è inammissibile giacchè non ha nulla a che vedere con una denuncia di violazione di legge, in quanto non pone in discussione il significato e la portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, ma si limita a lamentare il mancato accoglimento della domanda, prescindendo peraltro dalla motivazione addotta dal giudice di merito, il quale ha ritenuto che il richiedente fosse inattendibile, in ragione della genericità e lacunosità della vicenda narrata, e che la fattispecie non fosse suscettibile di essere ricondotta ad alcuna delle norme dettate in tema di protezione internazionale, neppure sussistendo gravi motivi di carattere umanitario, motivi che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, il Tribunale ha invece espressamente preso in considerazione;
-) il terzo motivo è inammissibile non solo perchè denuncia un vizio che non rientra nel numero di quelli considerati dall’art. 360 c.p.c., in particolare tenuto conto dell’attuale formulazione del numero 5 della norma, ma anche perchè del tutto generico e privo di ogni e qualunque raffronto con la motivazione svolta dal giudice di merito;
-) il quarto motivo, peraltro incomprensibile, già sul piano lessicale, nella rubrica, è inammissibile giacchè prescinde totalmente dalla ratio decidendi svolta nel decreto del Tribunale, la quale si sostanzia nella già menzionata non credibilità della narrazione fornita dal richiedente e nella insussistenza dei requisiti normativamente previsti per il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria.
6. Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo stato ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019