Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28955 del 08/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11907-2018 proposto da:

A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA MACALUSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositato il 06/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO.

RILEVATO

CHE:

1. – A.N. ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 6 marzo 2018, con cui il Tribunale di Caltanissetta ha respinto l’opposizione avverso il provvedimento della competente commissione territoriale di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata resiste.

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e), e artt. 7 e 8, censurando il decreto impugnato per non aver riconosciuto la sussistenza del diritto al riconoscimento dello status di rifugiato, essendo il ricorrente vittima di persecuzione per motivi di religione.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato per aver omesso di considerare che nella regione di provenienza del ricorrente, Lahore, in Pakistan, perdurerebbe una situazione di violenza indiscriminata.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, in ordine alla concessione del permesso umanitario, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, non avendo operato il bilanciamento tra l’integrazione sociale acquisita dal ricorrente in Italia e la situazione oggettiva del paese di origine, nè avendo considerato che la protezione umanitaria può aver luogo anche in presenza di un quadro sistematico di pericolosità per l’incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private.

Il quarto motivo denuncia nullità del provvedimento impugnato per violazione del diritto di difesa, per mancanza del contraddittorio su un elemento di prova, ossia su COI estranei al dibattito processuale.

RITENUTO CHE:

4. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. – Il ricorso è inammissibile.

5.1. – E’ difatti anzitutto violato l’art. 366 c.p.c., n. 6, il quale richiede la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti, specifica indicazione la quale richiede, secondo il costante insegnamento di questa Corte, la localizzazione degli atti e dei documenti, nel caso di specie del tutto mancante (quantunque il ricorso faccia riferimento, oltre che all’audizione del richiedente dinanzi alla Commissione, ad una serie di documenti elencati alle pagine 5-6 del ricorso, concernenti la situazione del Pakistan) oltre che l’individuazione del contenuto di essi.

5.2. – In ogni caso il ricorso è inammissibile in ragione dell’inammissibilità delle singole censure.

Ed invero:

-) i primi due motivi sono inammissibili poichè si disinteressano delle plurime rationes decidendi poste a sostegno della decisione impugnata, avendo il Tribunale in primo luogo disatteso la domanda di protezione internazionale anzitutto in ragione della non credibilità del ricorrente, sicchè l’omessa impugnazione di detta ratio decidendi, di per sè idonea a sostenere la decisione, rende inammissibili le menzionate censure; in nessuno dei due motivi, inoltre, vengono esposti specifici fatti storici, discussi e decisivi, che il Tribunale avrebbe omesso di considerare, mentre le doglianze sono volte a ribaltare la valutazione compiuta dal giudice di merito in ordine all’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione richiesta.

-) il terzo motivo è inammissibile sia perchè estraneo al paradigma del vizio di violazione di legge, non concernendo il significato e la portata applicativa delle disposizioni richiamate nelle rubriche, bensì la valutazione di merito compiuta dal Tribunale in ordine all’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione detta, sia perchè non coglie neppure esso la ratio decidendi, dal momento che addebita al decreto impugnato di non aver effettuato il necessario bilanciamento tra l’integrazione sociale del ricorrente in Italia e la situazione oggettiva del paese di origine, senza considerare che il Tribunale si è espressamente soffermato sul punto, evidenziando che detto bilanciamento non poteva essere effettuato “poichè non vengono allegati elementi, riferiti al Paese di origine, che consentano di giustificare una conditone di vulnerabilità derivante da violazioni sistematiche e gravi diritti umani, in relazione alla vicenda personale del richiedente”; anche in tale motivo, inoltre, non vi è alcun riferimento a specifici fatti storici, discussi e decisivi, non considerati dal Tribunale, mentre è sollecitata una mera generica riconsiderazione delle circostanze allegate a sostegno della domanda;

-) il quarto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, giacchè non si comprende, dalla lettura del ricorso, quali sarebbero le COI utilizzate dal Tribunale al di fuori del dibattito processuale, e quale sarebbe il loro contenuto cui il giudice di merito non avrebbe dovuto conformarsi.

6. – Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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