LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32959-2018 proposto da:
L.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO DENTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO ***** COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 26/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
L.C. ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Milano in data 26-9-2018, di rigetto della domanda di protezione internazionale;
denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, per omessa audizione davanti al tribunale, attesa la non eseguita videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla commissione territoriale;
il ministero dell’Interno è rimasto intimato.
CONSIDERATO
che:
il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., avendo questa Corte già affermato il principio per cui, nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare udienza non consegue automaticamente l’obbligo di procedere anche all’audizione del richiedente (Cass. n. 3029-19);
l’audizione è invero incombente discrezionale (v. Cass. n. 17717-18, in motivazione), al quale il giudice del merito ben può non far ricorso in ipotesi di superfluità a fronte del materiale probatorio già acquisito;
l’attuale ricorso non offre elementi per un mutamento di giurisprudenza;
ad avviso del collegio, non deve farsi applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, stante l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019