Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28999 del 11/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33052-2018 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA ROSA ODDONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO ***** COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

O.F. ha proposto ricorso nei confronti del decreto col quale il tribunale di Torino ha respinto la sua domanda di protezione internazionale e umanitaria;

il ministero dell’Interno non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

la ricorrente denunzia, col primo motivo, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. a), per avere il tribunale disatteso l’istanza di audizione personale nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio intercorso dinanzi alla commissione territoriale;

il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., poichè si basa sull’erroneo assunto che l’incombente de quo sia non discrezionale bensì obbligatorio; così non è in quanto questa Corte ha già osservato che, nel giudizio di impugnazione della decisione della commissione territoriale, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti (configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso), ma non anche disporre necessariamente l’audizione personale del richiedente (v. in motivazione Cass. n. 17717-18, nonchè più di recente Cass. n. 3029-19);

col secondo mezzo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), oltre che il vizio di motivazione, per avere il tribunale “ottimisticamente escluso”, senza specifico esame delle fonti di conoscenza, che la Nigeria (paese di provenienza della ricorrente) fosse attraversata da violenza indiscriminata da conflitto armato;

il motivo è inammissibile;

il tribunale, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, ha esaminato la situazione della Nigeria con specifico riferimento alla zona di provenienza della ricorrente, e a tal riguardo ha escluso l’esistenza della riferita condizione legittimante la domanda di protezione sussidiaria facendo esplicito richiamo alle numerose fonti consultate;

si tratta di un accertamento in fatto, del quale l’attuale doglianza pretende una inammissibile revisione; col terzo mezzo è infine dedotta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del decreto in relazione al diniego di protezione umanitaria;

il motivo è inammissibile essendo calibrato sul testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non più in vigore;

l’attuale versione della norma limita la possibilità della Corte di sindacare la motivazione del giudice del merito al caso dell’omesso esame di fatti decisivi; tali fatti sono esclusivamente i fatti storici (Cass. Sez. U n. 8053-18), e la parte ricorrente ha l’onere di specificarli;

nel caso di specie non risulta indicato alcun fatto storico controverso decisivo il cui esame sarebbe stato omesso in rapporto ai presupposti della protezione umanitaria.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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