Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29015 del 11/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25542-2014 proposto da:

B.M., in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Società TRE ESSE DI B.M. & S. G.

SNC, S.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA DE MURI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 431/8/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI VENEZIA-MESTRE, depositata il 10/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE Rilevato che la società Tre esse s.n.c. di B.M. e S. G., B.M. e S.G. hanno impugnato con ricorso per cassazione la sentenza resa dalla CTR Veneto indicata in epigrafe;

Rilevato che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

Rilevato che i ricorrenti hanno aderito alla c.d. rottamazione dei ruoli ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 e che questo Collegio ha disposto con ordinanza il rinvio a nuovo ruolo in attesa del perfezionamento della definizione;

Rilevato che, fissata udienza camerale, la definizione si è perfezionata, come ha attestato l’Agenzia delle entrate nella memoria depositata, confermando quanto dedotto dalle parti ricorrenti e che pertanto va disposta l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, dovendosi compensare le spese del procedimento.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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