Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29016 del 11/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29479-2015 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERLA 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCA GIANNELLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 553/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI GENOVA, depositata il 11/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE Rilevato che B.F. ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza resa dalla CTR Liguria indicata in epigrafe;

Rilevato che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

Rilevato che il ricorrente ha aderito alla c.d. rottamazione dei ruoli ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 e che questo Collegio ha disposto con ordinanza il rinvio a nuovo ruolo in attesa del perfezionamento della definizione;

Rilevato che, fissata udienza camerale, la definizione si è perfezionata, come ha attestato parte ricorrente in memorie e la stessa l’Agenzia delle entrate nella memoria depositata, confermando quanto dedotto e documentato dal ricorrente e che pertanto va disposta l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, dovendosi compensare le spese del procedimento.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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