Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29018 del 11/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4602-2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 49, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE BRINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1258/13/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il 09/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE Rilevato che C.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della CTR indicata in epigrafe;

Rilevato che la l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

Rilevato che il ricorrente ha depositato memoria deducendo di avere presentato dichiarazione volta alla definizione delle cartelle introdotta dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11 e che con ordinanza interlocutoria del 23.5.2017 n. 15829 il procedimento veniva sospeso;

Considerato che fissata d’ufficio l’udienza camerale il ricorrente, con la memoria depositata, ha chiesto l’estinzione del giudizio rinunziando al ricorso non documentando l’integrale pagamento degli importi indicati nella dichiarazione di adesione, avendo documentato il versamento delle due prime rate ma non del saldo entro il 31 dicembre 2018, termine previsto dall’art. 11, comma 8, su ricordato e che, in mancanza di riassunzione nel termine, il procedimento va dichiarato estinto, ricorrendo giusto motivi per compensare le spese del procedimento.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, compensando le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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