Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29019 del 11/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5515-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4109/15/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 28/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe;

Rilevato che P.G. si è costituito con controricorso;

Rilevato che il controricorrente ha aderito alla c.d. rottamazione dei ruoli ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 e che questo Collegio ha disposto con ordinanza ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa del perfezionamento della definizione;

Rilevato che, fissata udienza camerale, la definizione si è perfezionata, come ha attestato la parte controricorrente in memoria e la stessa Agenzia delle entrate nella memoria dalla medesima depositata, confermando quanto dedotto e documentato dal ricorrente e che pertanto va disposta l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, dovendosi compensare le spese del procedimento.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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