Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29020 del 11/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6398-2016 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 42, presso lo STUDIO LEGALE FORENSE, GNOSIS SRL”

rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE DI FIORE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 9253/45/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 22/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE Rilevato che M.L. ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe;

Rilevato che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

Rilevato che il ricorrente ha aderito alla c.d. rottamazione dei ruoli ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 e che questo Collegio ha disposto con ordinanza ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa del perfezionamento della definizione;

Rilevato che, fissata udienza camerale, la definizione si è perfezionata, come ha attestato la parte controricorrente in memoria come documentato dal ricorrente con la documentazione prodotta e che pertanto va disposta l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, dovendosi compensare le spese del procedimento.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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