LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6176-2018 proposto da:
N.M., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato MARIO SCIALLA, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE MARTINI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1879/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 04/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE N.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Toscana indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto contro la sentenza di primo grado, ritenendo decorso il termine di sei mesi, aumentato di trenta giorni per il periodo feriale, di impugnazione della sentenza anzidetta, depositata il 13 maggio 2016 ed impugnata con atto spedito il 14 dicembre 2016.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria.
Il primo motivo d ricorso, con il quale si prospetta la violazione dell’art. 327 c.p.c., comma 1, dell’art. 155 c.p.c., comma 1, della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 7 e la conseguente nullità della sentenza, nella parte in cui è stata ritenuta l’intempestività dell’appello senza considerare la durata di 31 giorni della sospensione feriale, è fondato.
Ed invero, la CTR, nel considerare la data di deposito della sentenza di primo grado – 13 giugno 2016 – e la spedizione dell’atto di impugnazione- avvenuta come ritenuto dalla CTR il 14 dicembre 2016 – ha ritenuto che non fosse stato rispettato il termine semestrale di impugnazione- applicabile ratione temporis in relazione all’instaurazione del giudizio di primo grado- successiva all’anno 2006- sul presupposto che la sospensione per il periodo feriale applicabile fosse 30 giorni.
Tale dato di partenza è erroneo, se solo si consideri che la modifica di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, (convertito, con modifiche, nella L. n. 162 del 2014) -, sostituendo la L. n. 742 del 1969, art. 1, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 a 31 giorni (dal 1 al 31 agosto di ciascun anno) – Cass. n. 29257/2018 – con ciò risultando per tabulas che l’appello spedito il 14 dicembre 2016 era tempestivo, proprio perchè avvenuto l’ultimo giorno utile in relazione alla sospensione di 31 giorni che ha determinato lo slittamento della scadenza al 14 dicembre 2016.
Sulla base di tali considerazioni, idonee ad assorbire l’esame del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019