Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29029 del 11/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11981-2018 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO BENINI;

– ricorrente –

contro

B.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 570/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.

RILEVATO

che:

Con atto di citazione notificato 111 luglio 2000 B.V. conveniva dinanzi al Tribunale di Ravenna il fratello B.S. perchè ne fosse accertato l’inadempimento di una transazione in data 30 novembre 1998 stipulata tra loro e con la madre S.A., chiedendo conseguentemente di condannare il convenuto ad adempiere e a pagare fino all’adempimento una penale. Il fratello B.S. si costituiva, resistendo. Con sentenza del 13 marzo 2012 il Tribunale condannava il convenuto all’adempimento dei suoi obblighi nei confronti della madre S.A. come previsti nella transazione e a pagare altresì la penale.

B.S. proponeva appello principale e B.V. si costituiva resistendo e proponendo pure appello incidentale. La Corte d’appello di Bologna rigettava entrambi i gravami con sentenza del 3 marzo 2017.

B.S. ha proposto ricorso, dal quale l’intimato fratello non si è difeso.

RITENUTO

che:

Il ricorso presentato da Sauro B. si articola in tre motivi.

1. Il primo motivo viene rubricato come “ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 ” per violazione e falsa applicazione dell’art. 1411 c.c. e per difetto di legittimazione attiva di B.V., “nonchè contraddittoria motivazione” in ordine alla qualificazione del contratto a favore di terzo riguardante la scrittura 30 novembre 1998.

L’effettivo contenuto di tale motivo è in realtà consistente in una contestazione, direttamente fattuale, della interpretazione dell’accordo transattivo del 30 novembre 2008 operata dai giudici di merito. La censura, pertanto, emerge come affetta da una evidente inammissibilità.

2. Il secondo motivo è ancora rubricato come “ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5” per violazione e falsa applicazione dell’art. 1411 c.c. nonchè contraddittoria motivazione nella parte in cui valuta le inadempienze agli obblighi assunti dall’attuale ricorrente, e manifesta illogicità motivazionale laddove il giudice d’appello avrebbe condannato l’attuale ricorrente all’adempimento degli obblighi come indicato nel dispositivo a favore della madre S.A..

Pure questo motivo si sviluppa sulla base di argomenti fattuali relativi alla vicenda familiare e poi transattiva, per giungere ad escludere che vi sia stato l’inadempimento dell’attuale ricorrente. Perseguendo dunque una valutazione di merito alternativa rispetto a quella adottata nell’impugnata sentenza, il motivo risulta inammissibile.

3. Il terzo motivo è rubricato come “ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5” ancora per violazione e falsa applicazione dell’art. 1411 c.c. nonchè contraddittoria motivazione laddove si dispone la penale nella misura di Euro 1000 all’anno; sussisterebbe manifesta illogicità motivazionale “nella parte in cui il Giudice di Primo Grado condanna” l’attuale ricorrente a pagare la penale nella misura di Euro 1000 annui a favore di S.A..

Il motivo argomenta che, come “già sopra esposto”, sarebbe stata la madre a rifiutare di prendere possesso e di utilizzare i locali che le avrebbe dovuto mettere a disposizione l’attuale ricorrente; la corte territoriale avrebbe ritenuto assente la prova del mancato interesse al trasferimento di S.A., “ma in ogni caso… è deceduta da tempo senza mai aver richiesto il trasferimento nell’abitazione di cui alla scrittura privata”. Pertanto “la statuizione sulla penale dovrà essere valutata anche in relazione all’avvenuto decesso” della madre del ricorrente.

Anche questo motivo, ictu oculi, con gli argomenti di cui si avvale si colloca su dirette censure di fatto rispetto alle valutazioni in punto di merito operate nella sentenza impugnata, e quindi, al pari dei motivi precedenti, incorre in una evidente inammissibilità.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non occorrendo peraltro provvedere sulle spese del grado in quanto l’intimato non si è difeso.

Sussistono invece D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 11 novembre 2019

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