LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15607-2018 R.G. proposto da:
G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato CINZIA MECO, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLA CANNAVACCIO;
– ricorrente –
contro
S.C.;
– intimata –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 20/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa GRAZIOSI CHIARA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso indicato in premessa e disponga la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia.
LA CORTE OSSERVA QUANTO SEGUE 1. Con ricorso depositato al Tribunale di Perugia in data 8 giugno 2016 S.C. si opponeva ad esecuzione immobiliare avviata da G.L. nei suoi confronti per il recupero di spese legali liquidate da un’ordinanza del Tribunale di Perugia del 2 marzo 2016. L’opposta si costituiva chiedendo il rigetto della opposizione e il rigetto della contestuale istanza di sospensione dell’esecuzione forzata. Il Tribunale, con ordinanza del 3 agosto 2016, sospendeva la procedura esecutiva, mandando “la causa nel merito” con termine di 90 giorni dall’iscrizione a ruolo. L’opposta otteneva, tramite reclamo, la revoca della sospensione e frattanto avviava pure la fase di merito del giudizio di opposizione all’esecuzione, in cui si costituiva lo S. eccependo tra l’altro l’incompetenza per valore del Tribunale di Perugia. Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., comma 6, (nella prima memoria l’opposta adduceva la decadenza della eccezione di incompetenza perchè formulata da controparte in comparsa di costituzione depositata tardivamente), il Tribunale fissava l’udienza di precisazione delle conclusioni per il 20 settembre 2017, udienza nella quale tratteneva la causa in decisione, emettendo poi ordinanza n. 405/2018 nella quale, ritenuto il “valore del credito per cui si procede” rientrante nella competenza del giudice di pace di Perugia, essendo inferiore a Euro 5000, decideva di conseguenza, assegnando termine di riassunzione di tre mesi dalla comunicazione dell’ordinanza e condannando la G. a rifondere le spese processuali allo S..
2. Avverso tale ordinanza la G. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza, affidandosi ad un unico motivo denunciante violazione degli artt. 38,166 e 167 c.p.c..
Non si è difeso S.C.. Il Procuratore Generale ha concluso per la competenza del Tribunale di Perugia.
3. Affermata la proponibilità del ricorso per regolamento necessario di competenza quando esiste una questione sull’ammissibilità e sulla tempestività dell’eccezione di incompetenza o sul tempestivo rilievo d’ufficio di questa, la ricorrente, nel suo unico motivo, adduce che la dichiarazione di incompetenza per valore effettuata dal Tribunale di Perugia “è stata pronunciata in violazione delle norme di procedura e disciplina nei tempi del rilievo del incompetenza”. Essendosi costituito tardivamente lo S., ovvero soltanto due giorni prima dell’udienza di comparizione, l’eccezione di incompetenza per valore contenuta nella comparsa di costituzione sarebbe “irrimediabilmente tardiva”, per cui il Tribunale “l’avrebbe dovuta dichiarare decaduta, negando la configurazione di una diversa competenza”. Inoltre il Tribunale avrebbe omesso di rilevare d’ufficio la propria incompetenza per valore entro l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 3. Avendo l’attuale ricorrente poi contestato la tardività dell’eccezione di incompetenza sia nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., sia nella comparsa conclusionale, e avendo al riguardo lo S. replicato “in termini del tutto generici e soltanto nella memoria conclusionale di replica”, il Tribunale erroneamente avrebbe dichiarato la propria incompetenza e condannato l’attuale ricorrente a rifondere a controparte le spese.
4. Fondata è la prospettazione della G. per quanto concerne la proposta questione di violazione delle regole dinamiche relative alla competenza.
In particolare, l’eccezione di incompetenza è stata effettivamente proposta in uno stadio tardivo, essendo stata veicolata nella comparsa di risposta depositata in data 19 dicembre 2016 dallo S., laddove l’udienza di prima comparizione era stata fissata per il 21 dicembre 2016, in evidente violazione del termine minimo (dimezzato) di cui al combinato disposto degli artt. 163 bis e 616 c.p.c. Pertanto il Tribunale, anche indipendentemente dalla contestazione di controparte in tal senso, avrebbe dovuto dichiarare la tardività dell’eccezione e dunque non scendere all’esame nel merito della stessa.
L’art. 38 c.p.c., comma 3, d’altronde, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, confina il potere di rilievo officioso della incompetenza per valore, della incompetenza per materia e della incompetenza per territorio inderogabile “non oltre l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.”. E’ pertanto evidente che anche sotto questo profilo la dichiarazione di incompetenza risulta contra legem: non solo l’incompetenza è stata eccepita tardivamente, ma altresì non è stata oggetto di rilievo del giudice (rilievo che, ovviamente, in termini decadenziali non coincide con la decisione su quanto viene rilevato, come evidenzia pure il principio di trasparenza giurisdizionale evincibile dall’art. 183 c.p.c., comma 4, e art. 101 c.p.c., comma 2) nell’udienza ex art. 183 c.p.c. – nulla ravvisandosi, in tal senso nel verbale d’udienza riconducibile all’art. 183 c.p.c. radicandosi quindi la competenza per valore nel Tribunale di Perugia.
In conclusione, deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Perugia, con conseguente condanna di S.C. a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Perugia, condannando S.C. a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2050, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.
Depositato in cancelleria il 11 novembre 2019
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