LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13921-2018 R.G. proposto da:
AGAMENNON SRL UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANGELO SECCHI 4, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CONFORTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELLA POLIIMANTI;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SRL N. 69/16, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEMBIEN 15, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRETTI, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, rif. RG 70990/15 depositata il 4/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA PAOLO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il presente regolamento.
CONSIDERATO
che:
La Agamennon s.r.l. ha impugnato con regolamento a norma degli artt. 42 e 47 c.p.c., l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha disposto, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la sospensione del processo dalla stessa società incardinato mediante opposizione al decreto ingiuntivo adottato nei suoi confronti dalla ***** s.r.l.;
il Tribunale, premesso che la Agamennon s.r.l. aveva eccepito in compensazione un controcredito vantato nei confronti dell’amministrazione del sopravvenuto fallimento della ***** s.r.l., ha sospeso il giudizio in attesa dell’accertamento in sede fallimentare indicato come sede esclusiva per lo stesso;
la Agamennon s.r.l. ha dedotto che il controcredito era stato esplicitamente opposto in via di eccezione riconvenzionale e non era stato reso oggetto di domanda in riconvenzione, ragion per cui, mancando ogni pretesa nei confronti della curatela per la parte eccedente, il giudizio in sede ordinaria avrebbe potuto e dovuto proseguire, tenuto altresì conto del fatto che non era stata proposta, riguardo alla menzionata ragione creditoria, alcuna insinuazione al passivo;
resiste con memoria il Fallimento ***** s.r.l. che ha depositato altresì note illustrative;
il pubblico ministero ha presentato conclusioni scritte.
RILEVATO
che:
l’ordinanza va caducata perchè il controcredito opposto in compensazione risulta pacificamente non oggetto di insinuazione al passivo fallimentare;
va comunque ricordato che la giurisprudenza (della sezione prima) di questa Corte è divenuta man mano prevalente e “ormai costante” nell’affermare che “nel giudizio proposto dalla curatela fallimentare per la condanna al pagamento di un debito di un terzo nei confronti del fallito, l’eccepibilità in compensazione di un credito dello stesso terzo verso il fallito non è condizionata alla preventiva verificazione di tale credito, purchè sia stata fatta valere come eccezione riconvenzionale; solo l’eventuale eccedenza del credito del terzo verso il fallito non può essere oggetto di sentenza di condanna nei confronti del fallimento, ma deve essere oggetto di autonomo procedimento di insinuazione al passivo (così la pronuncia 287/2009, e sul principio, conformi, le successive 15562/2011, 64/2012, 14418/2013)” (Cass., 18/12/2017, n. 30298, pag. 4);
nella memoria la Curatela, in questa cornice, menziona in senso contrario o arresti precedenti la stabilizzazione del suddetto orientamento ovvero precedenti non utilizzabili a sostegno dell’opposta tesi: Cass., 30/11/2017, n. 28833, aveva riguardo all’ipotesi di domande – e non eccezioni – riconvenzionali; Cass., 03/08/2017, n. 19424, nel richiamare la risalente Cass., 27/03/2008, n. 7967, si riferisce all’ipotesi in cui sia stata avanzata insinuazione al passivo, ovvero penda la relativa opposizione allo stato, e dunque sia stata avanzata una pretesa nei confronti dell’amministrazione fallimentare, non limitandosi a voler neutralizzare la contrapposta domanda introdotta o coltivata da quest’ultima nei confronti dell’eccipiente che, al contrario, non abbia proposto alcuna domanda di riconoscimento del credito in sede fallimentare, come, si ripete, risulta incontroverso nella fattispecie in parola;
la ragione decisoria sopra esposta e quanto appena osservato rendono ragione del perchè non è necessario il rinvio alle Sezioni Unite sollecitato nella memoria dalla Curatela;
nella stessa memoria, poi, si argomenta dall’efficacia di giudicato dell’accertamento incidentale effettuato sulla compensazione, che, per un verso, suppone la contestazione del controcredito, e per altro verso, nella prospettiva della giurisprudenza sopra richiamata, non sarebbe idonea a spostare la conclusione sopra assunta in quanto fondata sull’effetto di mera neutralizzazione della contrapposta pretesa coltivata dalla curatela;
resta fermo che, qualora fosse stato pendente il giudizio d’insinuazione, il tribunale avrebbe dovuto applicare l’art. 274 c.p.c., posto che il tribunale fallimentare è articolazione del medesimo ufficio (Cass., 09/10/2018, n. 24790, Cass., 01/04/2011, n. 7579);
spese compensate in ragione della solo recente stabilizzazione dell’orientamento nomofilattico sopra evocato;
P.Q.M.
La Corte, dispone la prosecuzione del processo e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.