LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6189-2018 proposto da:
MIDRA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AMA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4889/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 03/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La società Midra s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’AMA spa, impugnando la sentenza della CTR Lazio che, per quel che qui interessa, ha confermato la decisione del giudice di primo grado sul capo relativo alla compensazione delle spese del giudizio concluso con la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione all’intervenuto sgravio, disposto dalla società emittente della cartella impugnata, a seguito dell’annullamento delle delibere comunali relative al tributo Tarsu oggetto della richiesta.
Secondo la CTR, benchè il giudice di primo grado non avesse motivato le ragioni della compensazione, la decisione sul punto adottata era corretta, in relazione ai motivi che avevano indotto l’AMA ad annullare la cartella impugnata, correlati alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità degli atti amministrativi presupposti adottati dal comune, integrante una situazione nuova ed eccezionale doverosamente valutata dall’AMA.
La società intimata non si è costituita.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 e 46, nonchè degli artt. 91,92,118, disp. att., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 111 Cost. La CTR, avendo implicitamente valutato la soccombenza virtuale dell’Ama spa, non aveva rispettato la disciplina normativa vigente in tema di spese processuali, alla cui stregua la compensazione delle spese avrebbe potuto scaturire unicamente dalla ricorrenza dell’assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni esaminate.
Il motivo è infondato.
Giova ricordare che Corte Cost. n. 77/2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Il giudice costituzionale, in particolare, ha ritenuto che le due uniche ipotesi codificate dalla disposizione normativa sopra ricordata per giustificare la compensazione delle spese del giudizio, oltre quella della soccombenza reciproca, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa.
Si è, in particolare, significativamente sottolineato che la ratio sottesa al mutamento giurisprudenziale quale ragione giustificativa della compensazione “sta appunto nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti. Ma tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva; o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale; o una decisione di una Corte Europea; o una nuova regolamentazione nel diritto dell’Unione Europea; o altre analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una “questione dirimente” al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari “gravità” ed “eccezionalità”, ma non sono ascrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.”
Orbene, preso atto dell’intervento caducatorio operato dalla Corte costituzionale, risulta evidente la correttezza della decisione della CTR Lazio in punto di compensazione delle spese processuali, avendo quest’ultima valorizzato l’intervenuta e sopravvenuta declaratoria di illegittimità degli atti adottati dall’amministrazione comunale da parte del Tar come ragione che era stata considerate dalla società emittente la cartella per disporre in autotutela l’annullamento della cartella notifica alla contribuente e da questa impugnata per ragioni diverse che indussero all’annullamento dell’atto omessa notifica degli atti presupposti -.
Le superiori argomentazioni resistono alle prospettazioni difensive esposte dalla parte ricorrente in memoria, non ponendosi nemmeno in contrasto con quanto affermato da Cass. n. 2487/2019. Non è, infatti, in discussione la possibilità da parte di questa Corte di sindacare la valutazione operata dalla CTR sulla compensazione delle spese che, tuttavia, rispetto alla vicenda in esame, non ha in alcun modo violato la disciplina legale, a nulla rilevando che l’annullamento della delibera presupposta dalla cartella oggetto del giudizio fosse intervenuta successivamente alla proposizione del giudizio, dovendo il giudice procedere alla liquidazione delle spese al momento della decisione e potendo valorizzare ogni fatto anche successivo alla proposizione del giudizio, com’è avvenuto nel caso di specie.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale” a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
Rigetta il ricorso.
Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019