Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29049 del 11/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10958/2015 proposto da:

Intesa Sanpaolo Spa, quale incorporante di Sanpaolo Imi spa, elettivamente domiciliata in Roma Viale di Villa Grazioli 15 presso lo studio dell’avvocato Benedetto Gargani che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Grillo Brancati Bruno;

– ricorrente –

contro

L.A., P.A., P.G., P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 445/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2019 da Dott. MELONI MARINA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 445/2015,in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Napoli numero 8267/2004, condannò Sanpaolo Imi spa al pagamento in favore di Costruzioni Meridionali srl della somma di Euro 16.567,89 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, per restituzione di quanto dovuto in forza del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto stante l’illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale di interessi.

Avverso la suddetta sentenza di secondo grado, La INTESA SANPAOLO SPA incorporante la SANPAOLO IMI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti degli ex soci della Costruzioni Meridionali srl, essendo quest’ultima estinta. Gli ex soci intimati P.A., P.M., P.G., L.A. non hanno svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con i tre motivi di ricorso la ricorrente lamenta reiteratamente la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2495 c.c., comma 2 come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4 e art. 75 c.p.c., comma 3 perchè la sentenza della Corte di Appello di Napoli era affetta da nullità in quanto la società Costruzioni Meridionali srl aveva proposto appello con atto notificato il 15/3/2005 in virtù di mandato conferito in data 1/3/2005 dal liquidatore, sebbene avesse cessato l’attività in data 30/10/2001 e fosse stata cancellata in data 11/6/2002 e quindi estinta in data 1/1/2004, prima del deposito della sentenza di primo grado in data 14/7/2004.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Risulta infatti dagli atti del giudizio ed in particolare dalla procura ad litem conferita dal liquidatore di Costruzioni Meridionali srl in calce all’atto di citazione in primo grado, che l’Avvocato Gabriele Meoli, difensore della società Costruzioni Meridionali srl unitamente all’Avv.to Annamaria Giordano nel giudizio di appello, era già stato officiato, con la procura anzidetta, anche ” per ogni eventuale successiva fase o grado del giudizio”. Dunque egli mutuava i propri poteri rappresentativi della società, già in forza di tale procura.

Ciò premesso, va osservato che le Sezioni Unite con sentenza n. 15295 del 04/07/2014 hanno statuito che “La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante. Tale regola, e in particolare, per quanto qui rileva, il principio sub C), vale anche per l’estinzione della società e comporta, nella specie, la validità dell’atto di appello sottoscritto dall’Avv.to Meoli.

Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso proposto. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva degli intimati.

Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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