LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20769-2018 proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G MARCORA nn. 18-20, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FAGGIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO DALLA BONA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO e COMMISSIONE TERRITORIALE PROTEZIONE INTERNAZIONALE MILANO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1021/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 23/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/06/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con provvedimento del 3.3.2016, notificato il 6.4.2016, la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione cd. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria.
Avverso tale provvedimento interponeva opposizione B.M., che veniva respinta dal Tribunale di Milano con decisione del 4.11.2016.
Con la sentenza oggi impugnata, n. 1021/2018, la Corte di Appello di Milano, adita dall’odierno ricorrente per l’impugnazione della statuizione di prime cure, rigettava l’impugnazione condannando l’appellante alle spese del grado.
Ambedue le sentenze, di primo e secondo grado, evidenziavano l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, tanto per il riconoscimento dello status di rifugiato quanto per la protezione sussidiaria e umanitaria, evidenziando in particolare che il ricorrente non aveva allegato alcun elemento a sostegno di una propria condizione di vulnerabilità idonea a consentire la concessione della tutela umanitaria.
Propone ricorso per la cassazione di tale decisione B.M. affidandosi a tre motivi.
Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di Cassazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il terzo motivo, che per ragioni logiche va esaminato prima degli altri due, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, della Direttiva 2004/83/CE, recepita in Italia con D.Lgs. n. 251 del 2007, dell’art. 2Cost. e dell’art. 8 C.E.D.U. perchè la Corte di Appello avrebbe errato nel non ravvisare, nella condizione del ricorrente, i gravi motivi di carattere umanitario previsti per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del già del D.Lgs. n. 286 del 1998, citato art. 5, comma 6.
La censura è attinta dalla questione concernente la possibilità di applicare, con efficacia retroattiva, la normativa introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018. Detta questione, già affrontata da questa Sezione con la sentenza n. 4890 del 19/02/2019 (Rv. 652684) e risolta, in quella sede, in senso negativo, è stata recentemente rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza emessa all’esito dell’udienza camerale del 3.5.2019.
Tanto premesso, il Collegio ritiene opportuno il rinvio del presente ricorso a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione di cui anzidetto.
P.Q.M.
La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019