Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.29076 del 11/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20373/2018 proposto da:

K.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferrero Marco;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, Procura Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione;

– intimati –

avverso la sentenza del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/10/2019 dal Cons. Dott. GORJAN SERGIO.

FATTO E DIRITTO

K.M. – cittadino della ***** – ebbe a proporre opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale da lui richiesta, emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Vicenza, avanti il Tribunale di Venezia.

Deduceva il ricorrente di esser dovuto fuggire dal suo Paese poichè la zona in cui viveva era interessata da scontri e violenze diffuse ed inoltre era stato senza motivo incarcerato dalle Autorità.

La Commissione territoriale ebbe a rigettare l’istanza di protezione in relazione a tutte le forme previste dall’Ordinamento, poichè non credibile intrinsecamente il racconto fatto dal richiedente.

Il Collegio lagunare ebbe a rigettare il ricorso del K., osservando come effettivamente il racconto del richiedente protezione palesava antinomie tali da inficiarne la credibilità.

Il K. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dal Tribunale articolando due motivi di ricorso, illustrati anche con nota difensiva.

Con il primo mezzo d’impugnazione si contesta la violazione della norma ex art. 115 c.p.c., poichè il Collegio serenissimo non ebbe a valutare il rilevante elemento fattuale rappresentato dalle sue condizioni di instabilità psichica pur documentate con apposita certificazione medica.

Con la seconda ragione di doglianza il ricorrente deduce omessa pronunzia su tutta la domanda ex art. 112 c.p.c., ed omesso esame di fatti decisivi in relazione alla domanda di protezione umanitaria poichè il Tribunale non ebbe ad operare la complessiva disamina dei dati fattuali, indicati dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, siccome rilevanti all’uopo.

Il Ministero degli Interni, ritualmente vocato, non s’è costituito a resistere.

Reputa il Collegio opportuno rimettere la questione a nuovo ruolo in attesa che questa Corte Suprema a sezioni unite definisca la questione afferente l’incidenza della nuova disciplina in materia di protezione umanitaria sui procedimenti avviati prima della sua entrata in vigore, poichè rilevante ai fini della decisione specie con riguardo al secondo mezzo d’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Manda alla cancelleria per la comunicazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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