Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.29077 del 11/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28436/2018 proposto da:

O.K., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Petracca Elena;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 27/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/10/2019 dal Cons. Dott. GORJAN SERGIO.

FATTO E DIRITTO

O.K. – cittadino della ***** – ebbe a proporre opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale da lui richiesta, emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Vicenza, avanti il Tribunale di Venezia.

Deduceva il ricorrente di esser dovuto fuggire dal suo Paese poichè minacciato di morte dai membri di una setta, attiva in ambito studentesco, di cui aveva fatto parte e dalla quale era uscito poichè non voleva uccidere uno studente avversario.

La Commissione territoriale ebbe a rigettare l’istanza di protezione in relazione a tutte le forme previste dall’Ordinamento, poichè non credibile intrinsecamente il racconto fatto dal richiedente.

Il Collegio lagunare ebbe a rigettare il ricorso del O. osservando come effettivamente il racconto del richiedente protezione palesava antinomie tali da inficiarne la credibilità.

L’ O. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto emesso dal Tribunale articolando quattro motivi di ricorso.

Con il primo mezzo d’impugnazione si contesta la violazione delle norme in tema di onere probatorio a carico del richiedente protezione e correlata facoltà – dovere del Giudice di procedere anche ex officio alle integrazioni istruttorie ritenute opportune.

Con la seconda ragione di doglianza il ricorrente lamenta il rigetto della sua istanza di protezione umanitaria pur concorrendone le ragioni per il riconoscimento.

Con il terzo mezzo d’impugnazione l’ O. deduce omessa motivazione circa un fatto decisivo individuato nel periodo di tempo trascorso in Libia non ritenuto rilevante dai Giudici di merito.

Infine con la quarta censura il ricorrente attinge il diniego anche della protezione umanitaria in quanto il Collegio lagunare non ebbe a considerare gli elementi fattuali rilevanti allo scopo pur versati in atti.

Il Ministero degli Interni, ritualmente vocato, non s’è costituito a resistere.

Reputa il Collegio opportuno rimettere la questione a nuovo ruolo in attesa che questa Corte Suprema a sezioni unite definisca la questione circa l’incidenza della nuova disciplina in materia di protezione umanitaria sui procedimenti avviati prima della sua entrata in vigore poichè rilevante ai fini della decisione, specie con riguardo al quarto mezzo d’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Manda alla cancelleria per la comunicazione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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