LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –
Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25499-2018 proposto da:
ROBOS CONTRACT FORNITURE BV, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86, presso lo studio dell’avvocato NICOLA CANDIANO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COSMON DI C.G. & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO SINACORI;
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 2829/2017 del TRIBUNALE di UDINE;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dot.
SORRENTINO FEDERICO, il quale chiede che la Corte di cassazione a sezioni unite, in camera di consiglio, dichiari il difetto di giurisdizione del giudice italiano, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Robos Contract Forniture BV propone regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. sulla questione di giurisdizione sollevata nella controversia avente ad oggetto l’opposizione dalla medesima spiegata all'”ingiunzione Europea” di cui al Regolamento CE n. 1896/2006 nei suoi confronti emessa, in accoglimento della domanda proposta dalla società Cosmon di C.G. & C. s.n.c., per l’ammontare – giusta n. 3 fatture – di Euro 13.928,20, a titolo di pagamento del prezzo di venduti prodotti.
Resiste con controricorso la società Cosmon di C.G. & C. s.n.c.
Con requisitoria scritta del 15/1/2019 il P.G. presso la Corte Suprema di Cassazione ha chiesto dichiararsi il difetto della giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 4 Regolamento CE n. 1215/2012.
Lamenta che ai sensi dell’art. 4 Regolamento CE n. 1215/2012, dalle parti non derogato ex art. 25 CE n. 1215/2012, nella specie deve applicarsi la regola generale secondo cui “la giurisdizione deve essere esercitata dai giudici dello Stato membro in cui il convenuto ha il proprio domicilio”, e pertanto “innanzi le autorità competenti olandesi (Tribunale di Overrijssel in Zwolle)”.
Con il 2 motivo denunzia “erronea applicazione” dell’art. 7 Regolamento CE n. 1215/2012.
Lamenta che nella specie, in “mancanza di un contratto e dunque di un’espressa e, soprattutto, congiunta ed inequivoca volontà delle parti di individuazione del luogo di consegna materiale dei beni compravenduti in Italia” è “vano il richiamo alla clausola Incoterms “ExWorks” riportata sulle fatture, ossia su atti unilaterali che, in tale contesto, non costituiscono valido elemento di prova e non valgono, per la loro natura, a cristallizzare una volontà inequivoca e congiunta delle parti”.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.
Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare in tema di vendita internazionale di beni mobili (in accordo con i principi al riguardo posti da Corte Giust., 25/2/2010, C-381/08, Cartrime; Corte Giust., 9/6/2011, C – 87/10, Electrosteel Europe s.a.), il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione rispetto a tutte le controversie nascenti dal contratto, ivi comprese quelle relative al pagamento dei beni alienati, deve applicare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna di cui all’art. 5, n. 1 lett. b), Regolamento CE 22 dicembre 2000 n. 44.
Una diversa convenzione stipulata dalle parti sul luogo di consegna dei beni, per assumere prevalenza rispetto al suindicato criterio, deve essere espressamente e chiaramente formulata nel contratto.
Al riguardo, è ben possibile fare ricorso, ai fini dell’identificazione del luogo, ai termini e alle clausole generalmente riconosciute nel commercio internazionale, quali gli Incoterms (International Commercial Terms), purchè da essi risulti con chiarezza la determinazione contrattuale (v. Cass., Sez. Un., 28/6/2019, n. 17566; Cass., Sez. Un., 14/11/2014, n. 24279).
In altri termini, come osservato anche dal P.G. presso questa Corte nella requisitoria scritta, una deroga al menzionato criterio di competenza speciale del luogo di consegna può L. n. 218 del 2018, ex art. 4 essere dalla parti convenzionalmente prevista con regola espressamente “accettata e provata per iscritto”.
Orbene, nella specie una siffatta clausola derogatoria non risulta dalle parti invero stipulata.
Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, e conseguentemente dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto in argomento.
Le spese di merito e di regolamento, rispettivamente liquidate come in dispositivo in favore dell’odierna ricorrente e a carico della società Cosmon di C.G. & C. s.n.c., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto. Condanna la società Cosmon di C.G. & C. s.n.c. al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, nonchè al pagamento delle spese di regolamento, che liquida in Euro 2.500,00, di cui Euro 2.300,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019