LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di sez. –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente di sez. –
Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente di sez. –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Antonio – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19393-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL LAZIO E ABRUZZO, AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE (già AUTORITA’ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA E GAETA), in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, domiciliatisi in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrenti –
contro
TOTALERG S.P.A., RAFFINERIA DI ROMA S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliatisi in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio dell’avvocato PIETRO CAVASOLA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO IANNACCI;
– controricorrenti –
avverso il decreto del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA depositato il 07/02/2017 decisorio del ricorso straordinario, nonchè avverso il parere del CONSIGLIO DI STATO del 23/03/2016, numero affare 1534/2015 – n. 2043/2016, facente parte integrante del medesimo decreto;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2019 dal consigliere Dott. ANGELINA-MARIA PERRINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. MATERA MARCELLO, che ha concluso in via principale per l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Davide Di Giorgio per l’Avvocatura Generale dello Stato e Marco Iannacci in proprio e per delega dell’avvocato Pietro Cavasola.
FATTI DI CAUSA
La s.p.a. TotalErg e la s.p.a. Raffineria di Roma proposero ricorso straordinario al capo dello Stato contro il decreto col quale il Presidente dell’allora Autorità portuale di Civitavecchia, in base a un parere della direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aveva disposto l’aumento della tariffa unitaria della sovrattassa per ogni tonnellata di merce sbarcata e imbarcata, sia essa sfusa o in colli, nei porti compresi nella circoscrizione della medesima autorità portuale.
Il ricorso straordinario è stato accolto in base al parere conforme del Consiglio di Stato. E ciò perchè si è ritenuto che non fossero stati indicati, nè in termini previsionali, nè con riferimento a consuntivi di spese in precedenza sostenute, gli oneri obiettivamente verificabili la cui determinazione quantitativa è stata rimessa all’atto di programma delle opere specifiche per la realizzazione delle quali l’Autorità ha inteso reperire risorse con l’aumento in questione. Contro questa decisione propongono ricorso le amministrazioni in epigrafe, che articolano in un unico motivo svolto in più subcensure, cui replicano le società con controricorso, che illustrano con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Le amministrazioni ricorrenti denunciano il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in ragione della sussistenza della competenza giurisdizionale esclusiva del giudice tributario a conoscere della controversia; denunciano per conseguenza la violazione dei limiti esterni della giurisdizione e la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 8 c.p.a. e del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2,7 e 19. E ciò in base all’affermata natura tributaria del rapporto instaurato tra l’Autorità portuale e le società odierne controricorrenti.
2.- Il ricorso è inammissibile.
Queste sezioni unite hanno già avuto occasione di chiarire (Cass., sez. un., 14 maggio 2014, n. 10414; conf., Cass., sez. un., 30 gennaio 2019, n. 2754) che la parte che propone ricorso straordinario al capo dello stato allega, come indefettibile presupposto, la giurisdizione del giudice amministrativo; sicchè, se la controparte non eserciti l’opposizione ex art. 48 c.p.a. nè contesti la sussistenza di tale presupposto, quest’ultima non può proporre ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 8 e art. 362 c.p.c. contro il decreto del Presidente della Repubblica che abbia deciso il ricorso su conforme parere del consiglio di stato reso sull’implicito (come nella specie) o esplicito presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo allegato.
3.- Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna le amministrazioni ricorrenti a pagare le spese, che liquida in Euro 5000,00 per compensi, oltre a Euro 200,00 per esborsi e al 15% a titolo di spese forfettarie.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto, nei confronti dell’Autorità di sistema portuale Mar Tirreno Centro settentrionale, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019