LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –
Dott. CURZIO Pietro – Presidente di sez. –
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di sez. –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8927-2018 proposto da:
A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ALTIERI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO LAI;
– ricorrente –
contro
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO 24, presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione stessa, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA SECCHI ed ALESSANDRA CAMBA; COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA ALLUVIONALE IN SARDEGNA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrenti –
COMUNE DI CAPOTERRA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MEO, rappresentato e difeso dall’avvocato COSTANTINO MURGIA;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 231/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 12/12/2017;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. A.E. convenne in giudizio davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Cagliari, a seguito di declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale ordinario della medesima città, la Regione autonoma della Sardegna, il Comune di Capoterra e il Commissario delegato per l’emergenza alluvione in Sardegna, chiedendo che fossero tutti condannati al risarcimento dei danni da lui subiti a causa dell’interramento di un lago di accumulo in scavo del quale sosteneva di essere proprietario.
Si costituirono in giudizio tutte le parti convenute, chiedendo il rigetto della domanda.
Il TRAP rigettò la domanda.
2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza del 12 dicembre 2017, ha dichiarato l’appello inammissibile per tardività, compensando integralmente le spese del grado.
Ha osservato il TSAP che il testo integrale della sentenza di primo grado era stato portato a conoscenza dell’appellante, a mezzo PEC, in data 14 luglio 2016, mentre l’appello era stato spedito per la notifica, a mezzo posta, il successivo 12 ottobre 2016. A norma dell’art. 189 t.u. acque, l’appello deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione del dispositivo, avvenuta ai sensi dell’art. 183 medesimo testo unico. Ricordata l’evoluzione della giurisprudenza in argomento, il TSAP ha posto in luce che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, a partire dalla sentenza 30 marzo 2010, n. 7607, ribadita dalla successiva sentenza 11 luglio 2011, n. 15144, hanno stabilito che, non essendo più obbligatoria la registrazione di tutte le sentenze civili, il termine per impugnare le sentenze dei tribunali regionali delle acque decorre dalla data di comunicazione integrale del dispositivo, a prescindere dalla registrazione della sentenza stessa. Doveva pertanto ritenersi che l’appello fosse tardivo, senza che si potesse giungere a diversa conclusione alla luce del testo vigente dell’art. 133 c.p.c., poichè il regime delle impugnazioni delle sentenze dei tribunali delle acque è regolato da una normativa speciale che, in quanto tale, è derogatoria rispetto al sistema ordinario.
3. Contro la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche propone ricorso A.E. con atto affidato ad un motivo.
Resistono la Regione autonoma della Sardegna, il Comune di Capoterra e il Commissario delegato per l’emergenza alluvione in Sardegna, con separati controricorsi, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Comune propone a sua volta un motivo di ricorso incidentale condizionato.
Il ricorrente e la Regione Sardegna hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Rileva il Collegio, preliminarmente, che il Comune di Capoterra ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività. A sostegno dell’eccezione, la parte ha sostenuto che il dispositivo della sentenza del TSAP sarebbe stato comunicato dall’ufficio in data 25 gennaio 2018; per cui, poichè il ricorso per cassazione è stato spedito per la notifica il 12 marzo 2018, il termine di 45 giorni previsto dal t.u. acque era da ritenere decorso a quella data, con conseguente inammissibilità del ricorso stesso.
1.1. L’eccezione è priva di fondamento.
Risulta dagli atti processuali, ai quali la Corte ha accesso in virtù del tipo di censura proposto, che l’avviso di deposito della sentenza del TSAP fu comunicato ai difensori in date diverse; in favore del Comune di Capoterra l’avviso ebbe luogo il 25 gennaio 2018, mentre agli avv. Rossi e Giva, all’epoca difensori dell’odierno ricorrente, la comunicazione avvenne in data 30 gennaio 2018. Ne consegue che l’eccezione di tardività è destituita di fondamento, perchè il termine di 45 giorni di cui all’art. 202 del t.u. acque deve essere calcolato, per l’odierno ricorrente, dalla data della comunicazione in suo favore, cioè appunto dal 30 gennaio 2018; e comunque, sia detto ad abundantiam, il ricorso sarebbe stato tempestivo anche calcolando il decorso del termine dalla data del 25 gennaio 2018, posto che in tal caso la scadenza sarebbe stata quella dell’11 marzo (che cadeva di domenica), per cui la notifica in data 12 marzo 2018 era ugualmente tempestiva.
2. Col l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 189 t.u. acque, dell’art. 132 c.p.c., n. 4) e dell’art. 327 c.p.c., oltre a difetto di motivazione.
Osserva il ricorrente, dopo aver richiamato la giurisprudenza in argomento, che la comunicazione proveniente dal Tribunale regionale delle acque non era stata accompagnata da alcuna precisazione idonea a far capire che era stata eseguita ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione; per cui non poteva essere paragonata alla notificazione della sentenza stessa. In alternativa, la parte sostiene che avrebbe avuto diritto ad essere rimessa in termini per lo svolgimento di un’impugnazione erroneamente ritenuta tardiva.
Segue la riproposizione di una serie di considerazioni relative al merito della vicenda.
2.1. Il motivo non è fondato.
La giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha stabilito, con la sentenza 26 febbraio 2019, n. 5642, che il termine breve previsto dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 189, comma 1, per proporre impugnazione davanti al TSAP avverso le sentenze emesse dal Tribunale regionale delle acque pubbliche decorre dal rilascio a mezzo PEC della copia integrale della sentenza, a seguito dell’avviso previsto dall’art. 183, comma 3 R.D. cit., atteso che la soppressione dell’obbligo di registrazione delle sentenze civili ha reso ormai irrazionale ed inutile la notificazione della copia integrale del dispositivo, originariamente prevista dal successivo comma 4 cit. articolo, a ciò non ostando quanto stabilito nel nuovo art. 133 c.p.c., comma 2, u.p., stante il carattere speciale della disciplina contenuta negli artt. 183 e 189 R.D. citato, che rende la stessa applicabile in luogo di quella ordinaria (principio ribadito dalle successive sentenze 13 giugno 2019, n. 15900, e 10 settembre 2019, n. 22573).
Si tratta di un orientamento al quale la pronuncia odierna intende dare ulteriore continuità e che trova il proprio antecedente nel mutamento di giurisprudenza di cui alle sentenze 30 marzo 2010, n. 7607, e 11 luglio 2011, n. 15144, secondo le quali il venire meno dell’obbligo di registrazione di tutte le sentenze civili ha mutato il sistema di decorso dei termini avverso le sentenze pronunciate dal Tribunale superiore delle acque pubbliche. Consegue da ciò che non può trovare accoglimento neppure l’ulteriore considerazione, sulla quale la difesa del ricorrente ha insistito in sede di memoria di cui all’art. 380-bis 1 c.p.c., secondo cui la tesi recepita dal TSAP nell’impugnata sentenza sarebbe il frutto di una overruling processuale, evidentemente non sussistente nel caso di specie (come già chiarito nella citata sentenza n. 15900 del 2019).
2. Il Comune di Capoterra ha proposto, in seno al controricorso, una parte definita come “controricorso in via incidentale” nella quale, in ipotesi di decisione nel merito da parte delle Sezioni Unite, come pure di cassazione con rinvio al TSAP, ha ribadito una serie di domande avanzate in sede di merito. Tale parte dello scritto difensivo, che è a tutti gli effetti un ricorso incidentale condizionato, è da ritenere assorbita sulla base del rigetto del ricorso principale.
3. In conclusione, è rigettato il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
A tale esito segue la condanna del ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in base al D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato, e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a norma dell’art. 13 cit., comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 14 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019