LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29614/2015 proposto da:
P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 12/D, presso lo studio dell’avvocato ITALO CASTALDI, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELANGELO SALVADORINI e ANTONIO MARCELLO CALAMIA;
– ricorrente –
contro
FIDEURAM – INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A. (già BANCA FIDEURAM S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 237/2014 del TRIBUNALE di PISA, depositata il 30/10/2014, R.G.N. 1876/2012.
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 237 resa pubblica in data 30/10/2014, il Tribunale di Pisa accoglieva parzialmente il ricorso proposto da P.F. nei confronti della Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a. – intesa a conseguire il pagamento di provvigioni connesse al contratto di agenzia stipulato fra le parti, che liquidava nella misura di Euro 803,44; respingeva le ulteriori pretese volte all’accertamento del recesso per giusta causa da parte del ricorrente, ed alla condanna della società alla corresponsione di una serie di indennità spettanti all’esito della risoluzione del rapporto (indennità di mancato preavviso, di scioglimento del rapporto, suppletiva di clientela meritocratica), oltre al risarcimento del danno ex art. 1751 c.c.. In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall’Istituto, condannava il P. al pagamento della somma di Euro 95.419,88 a titolo di restituzione dell’anticipo di provvigioni erogate in suo favore. La Corte d’appello di Firenze con ordinanza n. 649/2015 resa ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., dichiarava inammissibile il ricorso.
Avverso la sentenza di primo grado P.F. ha interposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso la parte intimata. Il ricorrente ha, quindi, depositato atto di rinuncia al ricorso notificato alla controricorrente e dalla stessa accettato.
CONSIDERATO
che:
la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.), che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza anzichè nella forma alternativa del decreto presidenziale (art. 391 c.p.c. cit., comma 1) – in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della Camera di consiglio collegiale (argomenta da Cass. n. 6407/2004, Cass. n. 10841/2003 delle Sezioni Unite; Cass. n. 11211/2004, Cass. n. 1913/2008); l’adesione della controparte alla rinuncia dispensa dalla pronuncia sulle spese processuali (ai sensi dell’art. 391 c.p.c. cit., comma 4).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019
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