Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29147 del 11/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 19252-2017 proposto da:

AL FARO VERDE & C. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO TRAMUTA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 11, presso lo studio dell’avvocato SIMONE BECCHETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO MAIORANA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 278/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 11/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO ROBERTO.

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 287/2017, rigettava l’appello proposto dalla società al Faro Verde di B.S. e C. snc avverso la sentenza che aveva respinto l’opposizione contro l’intimazione di pagamento dell’importo di Euro 89.732,59 ad essa notificata da Riscossione Sicilia S.p.A. in data 8/3/2010.

Per quanto qui interessa la Corte sosteneva che l’atto interruttivo costituito dall’intimazione di pagamento dell’11/7/2005 fosse stato notificato a mani dell’impiegato Bu.Ma. come risultante dalla corrispondente relata; riguardo al fatto che costui non fosse soggetto delegato a ricevere la corrispondenza in quanto non dipendente della ditta e che tale forma di notificazione, in quanto fatta a persona diversa dal destinatario dell’atto, non fosse stata seguita dall’invio della raccomandata informativa a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis, la Corte rilevava che trattavasi di profili solo tardivamente dedotti e comunque inidonei ad annullare la forza presuntiva che promanava dal carattere fidafacente dell’attestazione del pubblico ufficiale sulla qualità del consegnatario come soggetto all’uopo abilitato.

La sentenza è stata impugnata dal Faro Verde con un motivo di ricorso, al quale si è opposto l’INPS con controricorso; Riscossione Sicilia Spa ha depositato atto di costituzione con procura e contestuale deposito di documenti.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

1.- Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 60, lett. b-bis, che statuisce la necessità ai fini del perfezionamento del processo notificatorio dell’inoltro al destinatario, e dell’effettiva ricezione, della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.

2.- Il ricorso è inammissibile in quanto non impugna l’autonoma ratio decidendi fondata sulla tardività della deduzione relativa alla necessità di inviare la raccomandata informativa a seguito di notificazione fatta a persona diversa dal destinatario dell’atto. Su tale questione il ricorso nulla dice per contrastare l’affermazione dalla Corte circa la tardività del rilievo e nemmeno attesta, pertanto, che al contrario di quanto affermato dalla Corte, nel corso del giudizio di primo e di secondo grado la questione fosse stata allegata.

3.- D’altra parte, va pure considerato che l’invio della raccomandata informativa, quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte, è prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b/bis, introdotto dal D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 27, lett. a) (in termini v. Cassazione sentenza n. 2868/2017); mentre qui si discute di un’intimazione avente natura interruttiva la cui notifica è avvenuta in precedenza (ovvero l’11.7.2005).

4.- Per tali ragioni, il ricorso che difetta di specificità deve essere dichiarato inammissibile.

5.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza. Nulla spese nei confronti di Riscossione Sicilia Spa non ha svolto attività difensiva Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’INPS in Euro 3000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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