Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29148 del 11/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25443-2017 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LORENZO LO VERSO;

– ricorrente –

contro

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell’avvocato ANNA CHIOZZA, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO ALOSI;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 185/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 18/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO ROBERTO.

RILEVATO

CHE:

la Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 185/2017 accoglieva il gravame proposto da G.S. avverso la pronuncia che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione ad estratto di ruolo svolta nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. ed INPS.

A fondamento della pronuncia la Corte sosteneva, per un verso, che esistesse l’interesse ad agire con l’impugnazione del ruolo in quanto l’azione di accertamento negativo è ammissibile in materia di crediti previdenziali quando sia preclusa dalla specifica decadenza D.Lgs. n. 46 del 1999 ex art. 24; per altro verso, la Corte affermava che, in mancanza di allegazione e prova di ulteriori atti interruttivi, alla data di proposizione del ricorso di primo grado (17 aprile 2012) era maturata la prescrizione quinquennale del credito sia per le cartelle notificate, sia per la cartella da ritenersi non notificata.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Riscossione Sicilia S.p.A. con un motivo, al quale hanno resistito G.S. e l’Inps con controricorso.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata; parte ricorrente ha depositato memoria.

RITENUTO

CHE:

1.- con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e degli artt. 2 e 111 Cost. per avere la Corte d’appello ritenuto ammissibile, perchè assistita da interesse ad agire, l’impugnazione del ruolo esattoriale e ritenuto conseguentemente prescritto il diritto a riscuotere le somme iscritte a ruolo per contributi previdenziali dal 1991 al 1994 e dal 2002 al 2004; laddove invece il ruolo non è atto autonomamente impugnabile non avendo l’Agente della riscossione agito in via esecutiva.

2.- Il motivo è fondato in relazione alle cartelle ritenute notificate dalla Corte d’appello e, quindi, nei limiti delle considerazioni seguenti.

3.- Sul punto va anzitutto respinta l’eccezione sollevata dall’INPS per il ritenuto difetto di specificità e per la mancata impugnazione dell’autonoma ratio decidendi relativa alla prescrizione.

In realtà non solo tale ratio è stata impugnata col ricorso, ma essa, in realtà, neppure costituisce autonoma ratio decidendi essendo collegata all’interesse ad agire che ne rappresenta la condizione preliminare. Ed infatti la Corte d’appello, ritenute notificate n. 5 cartelle esattoriali, intanto ha dichiarato la prescrizione dei relativi crediti in quanto ha preliminarmente riconosciuto l’interesse ad agire in capo all’attore attraverso l’impugnazione del ruolo.

4.- Tale tesi confligge, però, con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. ordinanza n. 5446/2019; sentenza n. 22946/2016 e n. 20618/2016), dalla quale risulta che la prescrizione non possa essere eccepita in via di azione per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. posto che non è ammessa l’azione di mero accertamento dell’estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella, quando il ricorrente ha già ricevuto la notifica della stessa cartella e sostenga di esserne venuto a conoscenza solo attraverso un atto successivo, come l’estratto di ruolo.

Ciò in quanto, con riferimento alla prescrizione del credito maturata precedentemente alla notifica della cartella, una diversa tesi implicherebbe rimettere in termini il ricorrente che non aveva opposto la cartella a suo tempo. Mentre, in relazione alla prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella, deve ritenersi che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell’ente creditore, il debitore difetti di interesse ad agire non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell’Amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l’eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio.

5.- Solo nell’ipotesi in cui la cartella esattoriale non sia stata mai notificata e la prescrizione non interrotta, questa può essere sempre fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita; ciò in quanto come affermato dalle Sezioni Unite n. 19704/2015 (cui adde Cass. n. 27799 del 31/10/2018) il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; ed a ciò non osta il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

6.- Sulla scorta delle premesse il ricorso va quindi accolto relativamente alle cartelle ritenute notificate e per le quali va riaffermato che non esisteva l’interesse ad agire attraverso l’impugnazione del ruolo. La sentenza impugnata va perciò cassata in parte qua; e poichè nel merito non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa deve essere decisa con la dichiarazione di parziale inammissibilità dell’originaria domanda svolta da G.S..

7.- Il ricorso per cassazione va invece considerato inammissibile per difetto di specificità in relazione alla cartella ritenuta non notificata, dovendo ritenersi non impugnata l’autonoma ratio decidendi attraverso cui la Corte territoriale, in conformità alla giurisprudenza di legittimità sopra indicata, ha dichiarato la prescrizione del credito portato nella cartella n. 296 2007 0012050658, da ritenersi appunto non notificata.

8.- Le spese dell’intero processo devono essere compensate considerata la natura delle questioni trattate e l’esito della controversia.

9.- Deve darsi atto che non sussistono le condizioni richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui ai motivi. Cassa la sentenza impugnata in parte qua e decidendo nel merito dichiara la parziale inammissibilità del ricorso originario. Compensa le spese dell’intero processo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2019

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