Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.29182 del 12/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filipp – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5265/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

CAD SERNAV SRL (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti SARA ARMELLA e MARINA MILLI, elettivamente domiciliata presso quest’ultima in Roma, Via Marianna Dionigi, 29;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 1156/2016 depositata in data 31 luglio 2017;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 ottobre 2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale UMBERTO DA AUGUSTINIS, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;

udito l’Avv. COLLABOLLETTA ANNA dell’Avvocatura Generale per parte ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale e l’Avv. SARA ARMELLA per il controricorrente, che ha concluso il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

L’odierna ricorrente, in qualità di spedizioniere doganale in regime di rappresentanza indiretta, ha impugnato tre avvisi di accertamento e rettifica dell’Agenzia delle Dogane per recupero dazi e IVA all’importazione con irrogazione di sanzioni, relativi ad alcune importazioni di parti di macchine movimento terra dell’anno 2011 (idler, consistenti in pulegge di tensione di cingoli, e sprocket, consistenti in ruote dentate motrici), per le quali era stata rettificata la voce doganale ***** riferita a “parti riconoscibili come destinate a (…) macchine – altri”, con applicazione per le prime merci della voce doganale ***** (alberi di trasmissione volani e pulegge) e per le seconde della voce 8483 90 (ruote dentate), per entrambe con sottovoce getti in ghisa, ferro o acciaio.

La CTP di La Spezia ha accolto il ricorso e CTR della Liguria, con sentenza in data 31 luglio 2017, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello sussistente la responsabilità dello spedizioniere doganale in regime di rappresentanza indiretta, statuendo che non sussista la buona fede dello spedizioniere. Nel merito della pretesa doganale il giudice di appello ha ritenuto la corret -zza della classificazione doganale operata dal contribuente in considerazione delle caratteristiche tecniche dei beni importati, non essendo equiparabili gli idler alle “pulegge”, nè gli sprocket, consistenti in ruote motrici, alle “ruote dentate”.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio con un unico motivo di ricorso, cui resiste con controricorso parte contribuente, che propone a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione del Reg. (CEE) del 12 ottobre 1992, n. 2913, art. 20, nonchè delle Regole generali di interpretazione della Nomenclatura Combinata di cui all’Allegato I del Reg. (CEE) del 23 luglio 1987, n. 2658 e delle Note Esplicative della Tariffa doganale relativa alla voce doganale applicata dalla contribuente. Rileva parte ricorrente come le Regole generali per la classificazione delle parti di macchine (nota 2 Sez. XVI delle Note Esplicative) prevedono che, in deroga alla regola generale per cui le parti di macchine vanno classificate nella stessa voce della macchina, le parti di macchine delle voci da n. 84.25 al 84.30 vadano classificate nelle voci particolari, con particolare riferimento agli alberi di trasmissione. Rileva il ricorrente come le parti in oggetto (pulegge e ruote dentate) abbiano una funzione analoga agli alberi di trasmissione (inseriti nella voce 8483) e non possono essere considerate parti di un escavatore. Valorizza, infine, la circostanza che il testo vigente delle sottovoci doganali indicate nell’avviso di rettifica si riferiva espressamente, rispettivamente, a “pulegge” e “ingranaggi e ruote di frizione (…) ruote dentate”.

Con il primo motivo di ricorso incidentale parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione al Reg. (CEE) del 12 ottobre 1992, n. 2913, art. 220, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto insussistente la buona fede dello spedizioniere. Ritiene sussistente il principio di affidamento in relazione alla classificazione doganale operata, assumendo valore le numerose operazioni compiute senza che fossero sollevate contestazioni in merito alla classificazione adottata. Rileva analogie tra la classificazione doganale operata dal contribuente e quella adottata in altri Paesi dell’Unione. Rileva, inoltre, come l’Ufficio non abbia dato prova della insussistenza della buona fede del contribuente.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce violazione e falsa applicazione del Reg. (CEE) n. 2913 del 1992, art. 239, ritenendo sussistere una condizione particolare che comporterebbe lo sgravio della pretesa daziaria. Deduce il controricorrente che il giudice di appello non avrebbe motivato su tale specifica censura, allegando di avere dimostrato nei gradi di giudizio di merito tali circostanze.

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, non essendovi violazione dei principi di specificità dei motivi, essendo il ricorso dotato di tutti gli elementi, in termini di parametro normativo e di svolgimento delle argomentazioni, in grado di comprendere le censure svolte.

Va, inoltre rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale, in quanto il motivo di ricorso non involge una revisione del ragionamento probatorio, bensì attacca la sentenza della Corte del merito sotto il profilo del vizio di sussunzione, rientrante nella falsa applicazione di legge.

2 – Il ricorso principale è fondato, anche alla luce dei principi affermati da questa Corte, con sentenze del 28 febbraio 2019, nn. 5916 – 5619, dai quali in questa sede non si ha ragione di discostarsi.

2.1 – Secondo una costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, il criterio determinante per la classificazione tariffaria delle merci deve essere ricercato nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo delle voci della Nomenclatura Combinata (NC) di cui al Reg. (CEE) n. 2658, Allegato I e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli di quest’ultima (Corte di Giustizia UE, 5 settembre 2019, TDK-Lambda Germany, C-559/18, punto 26; Corte di Giustizia UE, 26 maggio 2016, Invamed Group e a., C-198/15, punto 18). A tal riguardo, le note esplicative della NC possono fornire un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci tariffarie, benchè non giuridicamente vincolanti (Corte di Giustizia UE, 5 settembre 2019, loc. cit.; Corte di Giustizia UE, 20 settembre 2018, C. 555/17, punto 29).

2.2 – Nello specifico, questa Corte ha ritenuto che per le parti di macchine deve trovare applicazione la nota 2, lett. a), sezione XVI della Nomenclatura Combinata (NC), che dispone che “le parti consistenti in oggetti previsti da una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, ***** e *****) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate”, nonchè, in via gradata, la nota 2, lett. b), che prevede che per le parti diverse dalle precedenti, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci 8479 o 8543) rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine (Cass., n. 5916/2019, cit.).

E’, quindi, stato affermato il principio secondo cui la regola stabilita dalla lett. a) della nota 2 ha carattere principale e comporta la qualificazione come oggetto autonomo delle parti di macchine, mentre la regola posta dalla lett. b) (che consente di attribuire alla parte meccanica la voce della macchina cui si riferisce) ha carattere sussidiario e presuppone che si tratti di parti diverse da quelle della lett. a) o, comunque, “innominate”, per cui tale nota assume valore residuale.

2.3 – Principio conforme, del resto, alla giurisprudenza unionale, ove statuisce che la regola di cui alla nota 2 lett. a) Sez. XVI della NC “si applica quando le parti in esame costituiscono ogget compresi, in ragione delle loro caratteristiche, in una voce tariffaria specifica rientrante nel capitolo 84 o nel capitolo 85 della NC. In forza di detta regola, le parti di macchine sono classificate in funzione delle proprie caratteristiche come oggetti autonomi nella voce specifica corrispondente a tali oggetti” (Corte di Giustizia UE, 20 novembre 2014, Rohm Semiconductor, C-666/13, punto 40).

La sentenza impugnata, nella parte in cui non ha verificato in base alle caratteristiche e alla funzione svolta se tali oggetti siano autonomamente classificabili e, solo nel caso in cui ciò non sia possibile (risultando quindi “innominati”), facendo applicazione del criterio sussidiario della nota 2, lett. b), cit., non si è uniformata a tale principio, per cui va cassata con rinvio.

3 – Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato. La Corte del merito si è richiamata ai numerosi precedenti di questa Corte, citati nella pronuncia impugnata, secondo cui la responsabilità dello spedizioniere è retta dalla dichiarazione doganale, della quale lo spedizioniere in regime di rappresentanza diretta risponde personalmente in quanto dichiarante.

3.1 – Correttamente ha, poi, il giudice del merito escluso la buona fede dello spedizioniere, per il fatto che la buona fede non si presume ma va provata dal contribuente, non potendo questi invocare se non un errore attivo dell’Autorità doganale. L’esimente della buona fede che consente all’importatore di andare esente da tale maggiore imposizione a termini dell’art. 220, par. 2, lett. b), Reg. (CEE) n. 2913 del 1992 prescinde, difatti, del tutto dallo stato soggettivo dell’importatore (come ritenuto dal giudice di appello), ossia dalla effettiva consapevolezza circa la veridicità delle informazioni fornite dall’esportatore alle autorità del proprio Stato. Diversamente, è onere del contribuente dimostrare di avere agito secondo uno standard oggettivo di diligenza qualificata, richiesta in ragione dell’attività professionale di importatore svolta, ex art. 1176 c.c., comma 2, per verificare la ricorrenza delle condizioni per il trattamento preferenziale, mediante un controllo sull’es tezza delle informazioni rese dall’esportatore (Cass., Sez. V, 23 maggio 2018, n. 12719), controllo che si estende alla esattezza delle informazioni fornite dall’esportatore allo Stato di esportazione (Cass., Sez. V, 15 marzo 2013, n. 6621). Ove venga data la prova da parte dell’importatore dell’uso della diligenza professionale richiesta, può considerarsi provato il fatto impeditivo della buona fede del debitore doganale (l’importatore), con preclusione del recupero dei maggiori diritti di confine nei suoi confronti, in ossequio al principio di affidamento del debitore circa la fondatezza degli elementi che intervengono nella decisione di recuperare i dazi (Cass., Sez. V, 27 marzo 2013, n. 7702).

3.2 – Il fatto impeditivo della bona fede richiede, poi, la sussistenza della non riconoscibilità dell’errore da parte dell’importatore/dichiarante (ex multis Corte di Giustizia UE, 14 maggio 1996, Faroe Seafood, C-153/94 e 204/94, punto 83; Corte Giustizia UE, 3 marzo 2005, Biegi Nahrungsmittel C-499/03, punto 46, Corte Giustizia UE, 18 ottobre 2007, Agrover, C-173/06, punto 30; Cass., Sez. V, 16 ottobre 2006, n. 22141), sorgendo sempre in capo al debitore in dogana (importatore o dichiarante), l’onere di provare che, facendo uso della diligenza professionale oggettivamente esigibile secondo l’attività professionale esercitata, tale errore non sarebbe stato riconoscibile, essendo, da un lato, l’errore riconducibile esclusivamente al comportamento dell’autorità doganale competente, dall’altro essendo questo errore oggettivamente non riconoscibile dall’importatore (Cass., Sez. V, 14 marzo 2012, n. 4022).

3.3 – Nella specie, nessun rilievo può attribuirsi alle precedenti operazioni compiute presso la Dogana di La Spezia senza che questa sollevasse contestazione in merito alla classificazione doganale, non costituendo l’assenza di contestazioni errore attivo dell’Autorità doganale, ben potendo la stessa procedere a revisione a posteriori ove ne sussistano i presupposti.

4 – Il secondo motivo è inammissibile.

Pur non avendo parte contribuente specificato il profilo di doglianza essendosi limitato a dedurre la “applicabilità del Reg. CE n. 2913 del 1992, art. 239”, lo stesso deve individuarsi quale omessa pronuncia della Corte del merito, sicchè trattasi nella specie di error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Il motivo è tuttavia, inammissibile, non avendo parte contribuente indicato i luoghi e i momenti processuali in cui la questione è stata affrontata, essendosi limitato a dedurre genericamente di avere introdotto la questione nei precedenti gradi di giudizio.

E’ principio consolidato quello secondo cui, nel caso dell’omissione di pronuncia, il giudice di legittimità diviene giudice del fatto processuale, dovendo sindacare un vizio di inosservanza di norme processuali relative alla violazione denunciata (l’omessa decisione in ordine alla questione dedotta dal ricorrente). Nel qual caso la Corte è onerata del potere-dovere di controllare sia l’esatta individuazione dell’interpretazione della norma astratta applicata od applicabile, sia l’esatta sussunzione della vicenda processuale sotto di essa, sia l’intero processo logico seguito dal giudice di merito nell’applicare o nel male applicare la norma processuale (Cass., Sez. II, 16 ottobre 2017, n. 24312; Cass., Sez. III, 8 giugno 2007, n. 13514); il tutto, peraltro, a condizione che la questione sia dedotta sotto pena di ammissibilità, nei termini in cui sia stata esposta. Con la conseguenza che, solo quando siano stati indicati gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui si richiede il riesame nel rispetto del principio di specificità del ricorso (Cass., Sez. I, 2 febbraio 2017, n. 2771), diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo (Cass., Sez. III, 23 gennaio 2006, n. 1221), sempre che la questione abbia natura esclusivamente giuridica e non richieda nuovi accertamenti di fatto (Cass., Sez. VI, 20 marzo 2015, n. 5724).

Per cui deve ritenersi inammissibile, per violazione del principio di specificità, il motivo di ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano nuove e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass., Sez. H, 20 agosto 2015, n. 17049).

Il ricorso principale va, pertanto, accolto, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale va rigettato, con raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Liguria in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; dà atto che sussistono i presupposti, a carico del ricorrente incidentale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale proposto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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