LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 26686/2016 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. *****) in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
Contro
C.A. (c.f. *****) rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Angelo Flaccavento (PEC avv.afiaccavento.oec.giuffre.it)
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Catania n. 1483/17/16 depositata il 07/04/2016, non notificata;
udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 02/10/2019 dal consigliere Roberto Succio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Umberto De Augustiniis che ha chiesto;
uditi l’avvocato dello Stato e l’avvocato che hanno chiesto rispettivamente.
FATTI DI CAUSA
Il sig. C.A. formulava istanza di rimborso del 90% dell’Irpef versata in forza delle ritenute subite sul proprio reddito di lavoro dipendente in quanto soggetto colpito dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990, in forza della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665.
La CTP accoglieva il ricorso; tal sentenza era gravata dall’Ufficio di fronte alla CTR competente, che confermava la pronuncia di prime cure.
Ricorre a questa corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo.
Il contribuente è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La questione di diritto sottoposta alla Corte concerne la legittimazione attiva del lavoratore dipendente, che abbia subito la ritenuta delle imposte alla fonte ad opera del datore di lavoro e che questa Corte (Cass.n. 17472; Cass. n. 17473 del 2017) ha già avuto modo di identificare con il contribuente.
Egli infatti ha la possibilità di esercitare anche direttamente il diritto al rimborso per le somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro, restando del tutto indifferente ai fini della spettanza del beneficio la circostanza che la somma, oggetto di richiesta di rimborso, sia stata versata tramite ritenute operate dal sostituto d’imposta, è già stata risolta da questo Giudice di Legittimità.
Sul punto si è chiarito, quanto proprio alla legittimazione del sostituito alla presentazione dell’istanza di rimborso, che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, disposizione generale dal punto di vista sistematico nel contesto dell’imposizione reddituale in materia di rimborso dei versamenti diretti, prevede espressamente (al comma 2) che il diritto al rimborso, riconosciuto in capo al soggetto che ha effettuato il versamento, si estende al percipiente delle somme assoggettate a ritenuta, con la conseguenza che entrambi (quindi sia il sostituto sia sostituito) sono legittimati a presentare la richiesta di rimborso prevista dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, (in termini, Cass. Sez. 6 5, Ordinanza n. 14406 del 14/07/2016).
Ovviamente, l’Erario sarà tenuto a verificare la sussistenza di istanze per così dire “doppie”, nel caso di maliziosa o erronea presentazione delle stesse, e dovrà in tali casi evitare altrettanto “doppi” rimborsi operando i controlli che del caso.
Per quanto fin qui evidenziato, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 4.000 oltra al 15% spese generali, CPA ed IVA di legge che pone a carico di parte soccombente. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019