Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29194 del 12/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17774/2013 R.G. proposto da:

Olimer s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandra Stasi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Marsico, sito in Roma, viale Regina Margherita, 262;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. dist. di Foggia, n. 113/27/12, depositata il 4 giugno 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2019 dal Consigliere Dott. Catallozzi Paolo;

RILEVATO

CHE:

– la Olimer s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. dist. di Foggia, depositata il 4 giugno 2012, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso avverso il diniego di autotutela opposto dall’Ufficio in ordine alle sanzioni irrogate con avviso di accertamento con cui era stata rideterminata l’1.v.a. dovuta, previo disconoscimento di parte del credito di imposta rimborsato, e la contestuale reiezione dell’istanza di restituzione delle sanzioni medio tempore versate mediante compensazione, quota parte delle maggiori sanzioni irrogate;

– il giudice di appello, ha dato atto che la Commissione provinciale, pur considerando il diniego di autotutela impugnabile, aveva ritenuto legittimo l’atto dell’Ufficio, aggiungendo che la pretesa tributaria fatta valere con il menzionato avviso di accertamento non risultava essere estinta per compensazione, come supposto dalla società contribuente, in quanto il credito da questa vantato era insussistente;

– ciò premesso, la Commissione regionale ha ritenuto infondato il gravame della società, affermando che il sindacato del giudice sul rifiuto dell’esercizio del potere di autotutela doveva essere limitato all’esame della legittimità del rifiuto stesso e non poteva coinvolgere, come, invece, implicitamente presupposto nell’appello, la valutazione circa la fondatezza della pretesa del contribuente;

– ha, quindi, evidenziato che la mancata impugnazione dell’atto impositivo rendeva definitive le sanzioni irrogate, per cui le ulteriori domande e eccezioni proposte dovevano considerarsi assorbite;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;

– la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.;

– il pubblico ministero conclude chiedendo il rigetto del primo motivo di ricorso e la declaratoria di inammissibilità del secondo;

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso la società denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’omessa pronuncia sullo specifico autonomo motivo di appello con cui si contestava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto legittimo il disconoscimento della compensazione invocata per l’estinzione delle somme pretesa dall’Ufficio con l’avviso di accertamento di rettifica dell’I.v.a. dovuta;

– il motivo è infondato;

– come rilevato, la sentenza di appello ha posto a fondamento della sua decisione la non sindacabilità del rifiuto di esercitare il potere di autotutela dell’Amministrazione finanziaria sollecitato dalla contribuente, ritenendo assorbite le censure avverso l’atto impositivo notificato alla parte;

– viene, dunque, in rilievo una situazione in cui la decisione assunta, in ragione del suo carattere assorbente, esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (cd. assorbimento in senso improprio);

– tale assorbimento non determina un’omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita di rigetto anche sulle questioni assorbite (cfr. Cass., ord., 12 novembre 2018, n. 28995; Cass. 27 dicembre 2013, n. 28663);

– con il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 54 e 57, per aver il giudice di appello disconosciuto il credito di imposta utilizzato, in compensazione, per l’estinzione delle sanzioni in oggetto, benchè tale credito risultasse da dichiarazione resa per l’anno 2005, mai oggetto di accertamento o rettifica da parte dell’Ufficio;

– il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi, consistente nella insindacabilità, nel caso in esame, del mancato esercizio del potere di autotutela dell’Amministrazione finanziaria;

– il ricorso, pertanto, non può essere accolto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.100,00, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 12 novembre 2019

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