Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.29235 del 12/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2370-2015 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AVEZZANA n. 2/B, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA ANTRILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA FILIPPI DE SANTIS;

– ricorrente –

contro

LELA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE PROVERBIO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6206/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato la società LELA S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Albano Laziale, in favore del geom. B.G. per il pagamento della somma di Lire 205.378.859 a fronte delle attività professionali svolte dall’ingiungente, tra le quali rientravano prestazioni di verifica e contabilizzazione delle opere edili eseguite dalla società opponente in alcuni cantieri, meglio dettagliati nella narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo. La società opponente eccepiva in via preliminare la nullità dell’incarico, relativamente a dette prestazioni, per violazione del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. m) che limiterebbe l’attività del geometra alla sola progettazione, direzione e vigilanza di “modeste costruzioni civili” con conseguente preclusione di qualsiasi altra attività – inclusa quella di contabilizzazione e misurazione delle opere – che sia comunque riferita a costruzioni diverse da quelle identificate nella norma appena richiamata.

Si costituiva il B. resistendo all’opposizione.

Con sentenza n. 269/2007 il Tribunale accoglieva l’eccezione dichiarando la nullità dell’incarico per la parte relativa ad opere non comprese nell’ambito delle “modeste costruzioni civili” di cui al R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. m) e condannando l’opponente al pagamento di una somma minore di quella portata nel decreto ingiuntivo opposto, riferita alle sole prestazioni ritenute invece rientranti nella competenza del geometra.

Interponeva appello il B. e si costituiva in seconda istanza la società LELA S.r.l. resistendo all’impugnazione.

Con la sentenza oggi impugnata n. 6206/2013, resa nelle forme di cui all’art. 281 sexies c.p.c., la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame confermando la sentenza di prime cure.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione B.G. affidandosi ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso la società LELA S.r.l..

Il ricorso è stato chiamato all’udienza camerale del 5.3.2019, all’esito della quale è stato rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo profilo del motivo di ricorso il B. lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè la contraddittorietà della decisione impugnata perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente confermato la sentenza di prime cure, che aveva ravvisato la nullità dell’incarico conferito da LELA S.r.l. al B. perchè relativo a lavori eccedenti quelli relativi alla progettazione, direzione e vigilanza di “modeste costruzioni civili” di cui al R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. m) senza considerare che nel caso di specie il ricorrente non era stato incaricato di svolgere alcun compito di progettazione, direzione lavori o vigilanza, ma piuttosto a verificare la correttezza e la congruità della contabilità ufficiale di cantiere redatta dal direttore dei lavori. Ad avviso del ricorrente tale attività, se da un lato presentava complessità tale da rendere giustificato il cospicuo compenso richiesto, dall’altro lato non rientrava nell’ambito delle prestazioni precluse alla figura del geometra, così come definite dai DD.MM. 10 aprile 1986 e del 12 dicembre 1987 intervenuti a ridisegnare le competenze professionali del predetto.

La censura è infondata.

Il R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. m) prevede infatti che “L’oggetto ed i limiti dell’esercizio professionale di geometra sono regolati come segue: – ***** – l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonchè di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d’arte, lavori d’irrigazione e di bonifica, provvista d’acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione; m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili; n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lett. m); o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate; *****-“.

La competenza del geometra è quindi limitata alle piccole costruzioni agricole di cui alla lett. l) ovvero alle “modeste costruzioni civili” di cui alla lett. m). Le successive lettere n) ed o), infatti, nel prevedere la facoltà del professionista di cui si discute anche in riferimento alla “misura, contabilità e liquidazione” fanno riferimento, rispettivamente, alla precedente lett. m) ed alle opere di cui alla lett. l).

Nè rileva quanto disposto, in senso difforme, dai DD.MM. 10 aprile 1986 e del 12 dicembre 1987, trattandosi di norme di natura regolamentare e dunque subordinate rispetto al R.D. n. 274 del 1929.

Questa Corte ha affermato che “Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta – e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. m) – consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano e le capacità occorrenti per superarle” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8543 del 08/04/2009, Rv.607639).

Analogo criterio di valutazione deve essere applicato anche per le prestazioni professionali di cui si discute nel caso di specie, le quali pur esulando dall’attività di progettazione e direzione lavori propriamente dette, fanno comunque riferimento alla contabilità vidimata dal direttore dei lavori e quindi, ancorchè indirettamente, alle opere realizzate in concreto dall’appaltatore.

E’ opportuno osservare, sotto tal proposito, che nel caso di specie il B. aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto da LELA S.r.l. sulla base di una parcella vistata per congruità dal competente Ordine professionale e che lo stesso ricorrente, nel terzo profilo della sua articolata censura, afferma di aver sempre contestato l’esistenza di un accordo economico tra le parti. Da ciò deriva che tra queste ultime non era stato concluso un contratto prevedente un corrispettivo fisso o comunque di semplice quantificazione.

Sempre il ricorrente, inoltre, deduce, a pag.7 del ricorso, che l’opera di verifica della contabilità di cantiere affidatagli da LELA S.r.l. era finalizzata a controllare i S.A.L. e a formulare eventuali riserve (cfr. pag.7) e più avanti, nel quarto profilo della sua doglianza, dà atto che il C.T.U. aveva sottolineato “la mole dell’attività”da lui espletata.

Ne consegue che l’affermazione contenuta a pag.37 del ricorso – secondo cui egli avrebbe svolto soltanto un’attività che “non richiede giuridicamente nessuna particolare preparazione tecnica” perchè in realtà sarebbe propria dell’appaltatore – non può essere condivisa, posto che l’opera professionale di cui si discute appare, nella stessa prospettazione del ricorrente, consistere in una verifica complessa che ha riguardato l’intera contabilità e quindi tutte le opere commissionate dalla committenza a LELA S.r.l. e ha avuto ad oggetto lavori edili certamente esulanti quelli rientranti nella competenza del geometra (come delineata dal R.D. n. 274 del 1929, art. 16).

Neppure da trascurare è l’entità del compenso richiesto (Lire 205.378.859) che, essendo parametrata al valore delle opere oggetto della verifica, è di per sè indicativa di una prestazione complessa ed articolata.

Nè è possibile accedere all’ulteriore argomento svolto dal ricorrente, secondo cui l’opera professionale di cui si discute non poteva essere ritenuta complessa in quanto si trattava di mera verifica della corretta tenuta della contabilità da parte del Direttore dei lavori. La presenza e l’attività di tale figura professionale, infatti, non sminuiscono la portata del lavoro svolto dal B., che merita di essere apprezzata non tanto in ragione del grado di autonomia con cui l’opera professionale è stata svolta o dell’entità della responsabilità assunta dal professionista, ma piuttosto in relazione all’oggettivo contenuto delle prestazioni assicurate a LELA S.r.l. ed alla loro complessità, da apprezzare – come già detto – in stretta correlazione logica con il loro oggetto effettivo, rappresentato dalla contabilità afferente ad un cantiere avente ad oggetto opere sicuramente eccedenti i limiti di cui al R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. m).

Da tutto quanto precede discende che la prestazione in esame ha avuto ad oggetto opere non comprese nei limiti di cui al R.D. n. 274 del 1929, art. 16 i quali – come affermato da questa Corte – “rispondono ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all’interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell’assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, indicando invece un preciso requisito, ovverosia la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili dai predetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato. E’ pertanto esclusa la possibilità di un’interpretazione estensiva o evolutiva di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosi pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme – L. 5 novembre 1971, n. 1086, art. 2 e L. 2 febbraio 1974, n. 64, art. 17 – che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale” (Cass. Sez.2, Sentenza n. 19292 del 07/09/2009, Rcomma 609966; cfr. anche Cass. Sez.2, Sentenza n. 18038 del 02/09/2011, Rv.619603).

Quanto esposto conduce alla reiezione non soltanto del primo, ma anche del terzo e quarto profilo della censura proposta dal ricorrente, aventi ad oggetto rispettivamente l’assenza di un accordo economico tra le parti e l’entità del compenso tra di esse pattuito.

Parimenti da disattendere è il secondo profilo, con il quale il B. contesta la decisione impugnata nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la prova dell’effettivo svolgimento delle attività professionali oggetto di causa era stata acquisita mediante l’istruttoria svolta nel corso del giudizio di merito. Da un lato infatti la censura si risolve in un’inammissibile istanza di riesame del materiale istruttorio acquisto al giudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv.589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv.631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330). Dall’altro lato, la ritenuta nullità dell’incarico professionale supera ogni questione concernente la prova della totale o parziale esecuzione delle prestazioni che ne costituiscono oggetto.

Da quanto precede deriva il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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