Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29243 del 12/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21704/2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico, 38 presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno *****, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 164/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2019 da SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da M.A., cittadino maliano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Contro la sentenza della Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello: (i) sotto un primo profilo, per il vizio di violazione dell’art. 342 c.p.c., in quanto, erroneamente, la Corte distrettuale aveva ritenuto inammissibile l’atto di appello, perchè i motivi non rispondevano ai parametri di sufficiente specificità; (ii) sotto un secondo profilo, per il vizio di omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio, per la valutazione della condizione personale del ricorrente stesso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; (iii) sotto un terzo profilo, per il vizio di violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata concessione della protezione sussidiaria, cui il ricorrente aveva diritto, ex lege, in ragione delle attuali condizioni socio politiche del paese d’origine: (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi, anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1 e della L. n. 110 del 2017 che ha introdotto il reato di tortura, e dell’art. 10 Cost. e dell’art. 3 della Cedu.

Il primo motivo, è infondato, in quanto, dallo stesso tenore del ricorso per cassazione, si evince che il contenuto dell’atto di appello non era conforme al disposto dell’art. 342 c.p.c.. I riferimenti all’atto di appello contenuti nel ricorso, infatti, confermano che non erano state sollevate specifiche critiche al giudizio d’inattendibilità della narrazione e all’accertamento di un processo di normalizzazione in atto nella regione di provenienza dell’appellante.

I restanti motivi sono inammissibili, perchè ripropongono questioni attinenti al merito, sulle quali la Corte d’Appello non si è pronunciata, in quanto assorbite dalla declaratoria d’inammissibilità del gravame. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

Condanna, il ricorrente a pagare all’Amministrazione statale le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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