Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29280 del 12/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19636/2018 proposto da:

D.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Corace Giacinto del foro di Milano giusta procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 31/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/09/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 2322/2018 depositato il 31-5-2018 il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso di D.A., cittadino della *****, avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il Tribunale ha considerato credibili le sfortunate vicende familiari narrate dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito perchè nel suo Paese era rimasto senza alcun affetto (pag. n. 3 ricorso), dopo la morte del padre e quella della madre, la prima avvenuta quando aveva tre anni e la seconda quando ne aveva venti. Il Tribunale ha ritenuto che i fatti narrati non fossero rilevanti ai fini del decidere e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale e politico-economica della Guinea Bissau, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “Violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni dei richiedenti fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) – Il Tribunale non ha compiuto alcun esame comparativo tra le informazioni provenienti dalla richiedente stessa e la situazione della Guinea nelle aree da esso indicate da eseguirsi mediante la puntuale osservanza degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giurisdizionale”. Deduce che le sue dichiarazioni non erano contraddittorie e il Giudice ha l’obbligo di cooperazione istruttoria per integrare il quadro probatorio, acquisendo altri dati informativi, mentre il Tribunale non aveva adottato il metodo istruttorio prescritto dal citato art. 3.

2. Con il secondo motivo lamenta “Violazione o falsa applicazione di legge, in relazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e 27, artt. 2 e 3 C.E.D.U., nonchè omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. Ad avviso del ricorrente erroneamente il Tribunale ha ritenuto non rilevanti, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, le allegazioni fornite circa la sua storia e i fatti addotti costituiscono fattispecie di persecuzione in ambito familiare di eccezionale gravità, dettata da motivi economici.

3. Con il terzo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 17 e art. 14, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Ad avviso del ricorrente il Tribunale di Milano, pur prendendo in considerazione quale fonte principale di informazione sulla regione di origine del ricorrente l’ultimo report EASO del 2017, ha omesso di valutare anche la situazione politica della Guinea. Richiama le notizie reperibili su numerosi siti internet secondo cui il Paese versa tuttora in situazione di grave disagio e disumanità ed è anche diventato il più grande e importante hub del narcotraffico.

4. Con il quarto motivo lamenta “Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e art. 10, comma 3, motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità; omesso esame di fatti decisivi circa la sussistenza dei requisiti di quest’ultima”. Ad avviso del ricorrente il Tribunale, nel negare la protezione umanitaria, non ha considerato la condizione personale di vulnerabilità del ricorrente e su tale aspetto di carattere decisivo non ha svolto accertamenti. La vulnerabilità inoltre deriva dallo stato di instabilità ed insicurezza dello Stato di provenienza e dalla complessiva situazione di detto Stato, con riguardo alle considerevoli criticità, anche per la generalizzata violazione dei diritti umani, che emergono dai rapporti informativi, le cui informazioni il ricorrente trascrive nel ricorso, deducendone l’omesso esame. Rileva il ricorrente di essere ben integrato nel territorio italiano, avendo imparato la lingua italiana e svolto corsi di formazione e volontariato.

5. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

5.1. Il ricorrente, nel ribadire di aver lasciato il suo Paese perchè rimasto senza alcun affetto e per motivi economici (pag. n. 3 del ricorso), si limita, genericamente, a censurare la valutazione effettuata dal Tribunale delle vicende personali dallo stesso narrate, ritenute dai Giudici di merito credibili, ma non idonee ad integrare fatti di persecuzione attuata in ambito familiare o il danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), in quanto gli sgarbi e le discriminazioni subite dal patrigno e dallo zio non erano state particolarmente gravi, nè reiterati.

Le doglianze espresse con riferimento al giudizio di credibilità non colgono, quindi, la ratio decidendi; nè il ricorrente censura specificatamente il percorso argomentativo di cui al decreto impugnato, limitandosi a riportare, diffusamente, la normativa di riferimento e a richiamare, del tutto genericamente, fatti decisivi di persecuzione subiti in ambito familiare e documenti di cui non illustra il contenuto.

Pertanto le censure si risolvono in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile, in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (Cass., sez. un., n. 8053/2014).

6. Il terzo motivo è infondato.

6.1. Quanto alla domanda di protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 32064/2018 e Cass. n. 30105/2018).

6.2. Nel caso di specie il Tribunale, con motivazione adeguata ed indicando le fonti di conoscenza (pag. n. 9 e n. 10 del decreto impugnato), ha escluso che la situazione generale della Guinea Bissau realizzi la fattispecie di cui trattasi, così compiutamente esercitando il dovere di cooperazione istruttoria. La situazione politica del paese è stata, quindi, analizzata dal giudice territoriale, che ha escluso l’esistenza di una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata nella zona di origine del ricorrente.

7. Il quarto motivo è inammissibile.

7.1. In ordine alla protezione umanitaria, secondo la giurisprudenza di questa Corte la valutazione deve essere autonoma, nel senso che il diniego di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie non può conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (Cass. n. 28990/2018). Ciò nondimeno il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato ed il potere istruttorio ufficioso può esercitarsi solo in presenza di allegazioni specifiche sui profili concreti di vulnerabilità (Cass. n. 27336/2018).

7.2. Nella specie il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte dei giudici di merito, che hanno escluso l’esistenza di fattori particolari di vulnerabilità con idonea motivazione, valutando le allegazioni del ricorrente e le informazioni sul Paese di origine. Le doglianze sono formulate genericamente, facendo il ricorrente diffuso riferimento alla situazione di instabilità ed insicurezza della Guinea Bissau, all’estrema difficoltà sociale ed alle perpetrate violazioni di diritti umani, senza indicare alcun profilo di vulnerabilità specifico. Considerato, infine, che, in base alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4455/2018), l’accertata assenza di vulnerabilità rende recessivo il fattore costituito dal percorso di integrazione, la censura di cui trattasi si risolve, inammissibilmente, in una ricostruzione dei fatti difforme da quella accertata dal giudice di merito.

8. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e nulla deve disporsi sulle spese del presente giudizio, atteso che il Ministero è rimasto intimato.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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