Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29300 del 12/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 33697-2018 proposto da:

CMC DI C.L. & C. SNC, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 118, presso lo studio dell’avvocato PLANTADE FRANCOISE MARIE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente-

contro

DOTT. O.A.F.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 28505/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata l’08/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. POSITANO GABRIELE.

RILEVATO

Che:

Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, con sentenza n. 690/2015, depositata il 28.05.2015, respingeva l’opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento di Euro 817,81, al netto di interessi e spese legali, ottenuto dalla Società C.M.C. di C.L. & C. s.n.c. nei confronti di Antonio Francesco Orlando, relativo al mancato pagamento di una fornitura di merce e di servizi; condannava l’opponente al pagamento delle spese di giudizio;

O.A.F. proponeva appello dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia che, con sentenza n. 1211/2016, pubblicata il 15.9.2016, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese di giudizio del grado;

avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia proponeva ricorso per cassazione O.A.F., formulando tre motivi di censura. Resisteva con controricorso C.M.C. di C.L. & C. s.n.c., illustrato da memoria;

questa Corte con ordinanza n. 28505 depositata l’8 novembre 2018 dichiarava inammissibile il ricorso provvedendo sulle spese;

con ricorso per la correzione di errore materiale C.M.C. di C.L. & C. s.n.c. chiede di sostituire la denominazione sociale erroneamente indicata e il nominativo del difensore. La parte intimata non svolge attività in questa sede.

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo si rileva che alla prima pagina dell’ordinanza, nella intestazione della decisione, è riportata la dizione errata “C.M.C. di Conconcelli Lauro & C. s.n.c.” in luogo di quella corretta “C.M.C. di C.L. & C. s.n.c.”. Nello stesso modo è erroneamente indicato quale difensore l’avv. Gambini Maria, in luogo dell’avv. Plantade Francoise Maria;

il ricorso è fondato ricorrendo l’ipotesi di doppia errore materiale nell’indicazione della denominazione della parte e delle generalità del difensore.

PQM

dispone la correzione materiale dell’ordinanza n. 28505 del 17 maggio 2018 della Corte di Cassazione, depositata l’8 novembre 2018, nel procedimento NRG 8406-2017 sostituendo, nella intestazione della sentenza, la locuzione “C.M.C. di Conconcelli L. & C. s.n.c., in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dall’avvocato Gambini Maria” con quella “C.M.C. di C.L. & C. s.n.c.” in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dall’avvocato Plantade Francoise Maria “;

dispone che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 14 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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