LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18049-2018 proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SASSANO VALENTINA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1137/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI MARCO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti è impugnata l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile il gravame del ricorrente avverso il rigetto in primo grado dell’impugnazione proposta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19, in ragione della sua tardività per essere stata proposta con citazione e non con ricorso depositato, oltre il termine di cui all’art. 702-quater c.p.c., e se ne chiede la cassazione in considerazione della consumata violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, posto che per pacifica giurisprudenza di questa Corte l’appello deve essere introdotto con atto di citazione e non con ricorso.
Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. 11 motivo, ancorchè la materia sia stata fatta oggetto di esegesi nomofilattica nel senso argomentato dal decidente del grado (Cass., Sez. U, 8/11/2018, n. 28575), è fondato e va accolto.
3. Ciò, peraltro, come si è rilevato, non già per quanto affermato dalla pregressa giurisprudenza di questa Corte a cui si riporta il ricorrente, ma alla luce di quanto il citato arresto delle SS.UU. si è dato cura di rimarcare a tutela del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Nell’occasione si è, infatti, precisato, come rimarcato da presso, che, sebbene nel regime del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, così come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 27, comma 1, lett. f), l’appello avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, sia in caso di rigetto che di accoglimento, debba essere introdotto con ricorso e non con citazione, il principio così affermato è fonte di un “overrulling” processuale sin dall’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 19 citato, con la conseguenza che il giudice di merito, avrebbe dovuto tener conto della difficoltà interpretativa, nascente da un’improvvisa modifica normativa distonica con le forme stabilite – secondo l’interpretazione dominante – sulla forma dell’appello. Ed avrebbe perciò dovuto valutare in questa chiave “l’errore” commesso nella proposizione dell’impugnazione introdotta con atto di citazione, secondo le apparenti regole ordinarie, “come suscettibile di una diversa considerazione in forza del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111, Cost.), volto a tutelare l’effettività dei mezzi di azione e di difesa, anche attraverso la celebrazione di un giudizio che deve tendere, essenzialmente, alla decisione di merito, valutando la possibilità di escludere l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall’overruling (in tal caso: originaria) nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa (secondo i tracciati interpretativi dominanti al momento della modifica legislativa), la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (Cass., VI-I, Sez. 16/11/2018, n. 29506).
4. Cassandosi perciò l’impugnata decisione, la causa va rinviata avanti al giudice a quo per il doveroso seguito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Venezia che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 25 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019