Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29306 del 12/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16245-2017 proposto da:

AL.PA. UNIPERSONALE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DI TORO MICHELE;

– ricorrente –

contro

U.P.S. UNITED PARCEL SERVICE ITALIA SRL, in persona dei Procuratori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CORRIDONI 23, presso lo studio dell’avvocato VOLO RANCATI MASSIMILIANO, rappresentata e difesa dagli avvocati CANTORE PAOLO ENRICO, CANTORE ANTONIO;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 842/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 15/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/07/2019 dal Presidente Relatore Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

La Corte:

RILEVATO

Che:

Con sentenza depositata il 15/5/2017, la Corte d’appello dell’Aquila ha respinto il reclamo proposto da Al.Pa. srl unipersonale nei confronti della UPS-United Parcel Service Italia srl e del Fallimento ***** srl, avverso la pronuncia di fallimento della Al.Pa. srl, resa dal tribunale di Chieti il 14/10/2016, su istanza del creditore UPS, che vantava credito superiore alle Euro 30.000,00, stante il credito di Euro 18848,90, di cui al decreto ingiuntivo n. 12757 del 22/3/2010 del tribunale di Milano, maggiorato sino ad Euro 28937,97 per interessi ai sensi del D.Lgs. n. 192 del 2012, oltre Euro 1.195,21 per spese del decreto ingiuntivo, ed Euro 3064,15, per spese, come da sentenza del Tribunale di Milano del 1/2/2014, di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

Secondo la Corte d’appello, era superata la soglia degli Euro 30.000,00 ai fini della fallibilità L. Fall., ex art. 15, comma 9, atteso che, richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo gli interessi D.Lgs. n. 231 del 2002, ex art. 5 dalle scadenze delle fatture al saldo, per mero lapsus calami detti interessi non erano stati indicati nel decreto ingiuntivo, come emergeva dalla formula adottata “dalla scadenza delle fatture al saldo” che, diversamente argomentando, non avrebbe avuto alcun senso.

E peraltro, osserva la Corte del merito, il titolo esecutivo giudiziale non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, ma consente l’interpretazione extratestuale.

La Corte d’appello ha respinto anche il secondo motivo di reclamo, inteso a far valere l’insussistenza dei requisiti di fallibilità L. Fall., ex art. 1, osservando che la reclamante non aveva prodotto i bilanci dell’ultimo triennio, nè indicato i parametri di legge in tesi non superati, nè prodotto documenti altrettanto significativi; ed ha escluso il ricorso ai poteri istruttori d’ufficio, non avendo la parte neppure indicato i parametri non superati.

Ricorre AI.Pa.unipersonale con unico mezzo.

Si difende solo UPS; il Fallimento è rimasto intimato.

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico mezzo, la ricorrente denuncia il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, per la violazione della L. Fall., art. 15, u.c., e dell’art. 287 c.p.c., stante l’illegittima applicazione degli interessi moratori D.Lgs. n.. 231 del 2002, ex art. 5 e la violazione dell’art. 287 c.p.c..

Sostiene la ricorrente che non è corretta l’interpretazione extratestuale del decreto ingiuntivo, che avrebbe dovuto il Tribunale di Milano provvedere alla correzione dell’errore materiale, e che, non avendolo fatto, il Tribunale di Chieti non avrebbe dovuto considerare anche gli interessi in oggetto.

Il motivo è manifestamente infondato, anche se deve correggersi la motivazione posta dalla Corte del merito, ex art. 384 c.p.c., u.c.; ed infatti, non posta in alcun modo in discussione l’applicazione nella specie del D.Lgs. n. 321 del 2002, gli interessi legali ivi previsti devono ritenersi decorrere automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, D.Lgs. cit., ex art. 4.

Sul carattere automatico degli interessi in oggetto, si richiamano le pronunce 14465/2004 e 5734/2019.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3.100,00, oltre Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2019 Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019

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