LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. di VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20178-2018 proposto da:
D.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO 7, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA VITALE;
(Ndr. Testo originale non comprensibile)
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimato –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 18/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/07/2019 dal Presidente Relatore Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.
La Corte.
RILEVATO
che:
Con decreto del 18/5/2018, il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da D.I., inteso ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine, la protezione sussidiaria, ed in ulteriore subordine, la protezione umanitaria, ritenendo di non dovere disporre udienza di comparizione delle parti, D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, lett. a), comma 11, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, art, 6, comma 1, lett. g), convertito nella L. n. 46 del 2017; che la narrazione dello straniero non era credibile 7/9/2017 e che erano insussistenti le condizioni per il riconoscimento della protezione interanzionale, nella forma sia del riconoscimento dello status di rifugiato che della protezione sussidiaria, nè sussistente una situazione di vulnerabilità ai fini della concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Ricorre D.I. sulla base di quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione”.
CONSIDERATO
che:
Il primo mezzo è fondato, da cui l’assorbimento degli ulteriori motivi.
Ed infatti, è fondata la doglianza relativa alla mancata fissazione dell’udienza D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis, lett. a), comma 11, come introdotto dal dl 13/2017, convertito nella L. 46/2017, secondo l’orientamento di questa Corte, come espresso nella pronuncia 17717/2018, secondo cui nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale (ed in senso conforme, vedi le successive pronunce 27182/2018, 32029/2018, 2817/2018).
Va pertanto accolto il primo mezzo, assorbiti gli altri; va cassata la pronuncia impugnata, con rinvio al Tribunale di Torino in diversa composizione, che provvederà a decidere anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la pronuncia impugnata e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2019