LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 16647 del ruolo generale dell’anno 2016 proposto da:
D.G.E., (C.F.: *****) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Prospero Pizzolla (C.F.:
PZZPSP38P07F839U);
– ricorrente –
nei confronti di:
nonchè
S.G.C. S.r.l. – SOCIETA’ GESTIONE CREDITI (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore; C.M.
(C.F.: *****), E.C. (C.F.: non indicato), P.A. (C.F.: non indicato), P.M.R. (C.F.: non indicato), P.M. (C.F.: non indicato), P.C. (C.F.:
non indicato);
– intimati –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2758/2015, pubblicata in data 17 giugno 2015;
udita la relazione sulla causa svolta alla Camera di consiglio del 13 settembre 2019 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
I coniugi D.G.E. e C.M. hanno proposto opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., nel corso di un processo di espropriazione immobiliare promosso da S.G.C. S.r.l. nei confronti dei coniugi E.C. e P.S., sostenendo di essere gli effettivi proprietari dell’immobile pignorato.
Il Tribunale di Napoli ha dichiarato improcedibile l’opposizione, per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del debitore esecutato P.S., deceduto in data anteriore all’instaurazione del processo, nel termine all’uopo assegnato ai sensi dell’art. 102 c.p.c..
La Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre D.G.E., sulla base di due motivi.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..
Prima della data fissata per l’adunanza camerale, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
La rinuncia è rituale perchè intervenuta tempestivamente, prima dell’adunanza camerale, in mancanza di conclusioni del pubblico ministero (art. 390 c.p.c., comma 1), e perchè risultano assicurate le prescrizioni dell’art. 390 c.p.c., comma 2, in quanto essa è sottoscritta dalla parte.
Il giudizio di cassazione deve quindi essere dichiarato estinto per rinuncia, mentre nulla è a dirsi in ordine alle spese dello stesso, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
2. Il giudizio di cassazione è dichiarato estinto per rinuncia. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
PQM
La Corte:
– dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia;
– nulla per le spese.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019
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