LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 16956 del ruolo generale dell’anno 2016 proposto da:
B.E., (C.F.: *****), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Roberto Cataldi (C.F.:
CTLRRT60D15A462Y);
– ricorrente –
nei confronti di:
P.M., (C.F.: *****);
– intimato –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Fermo n. 262/2016, pubblicata in data 29 aprile 2016 (e che si assume notificata in data 2 maggio 2016);
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 1 ottobre 2019 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;
uditi:
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
l’avvocato Mario Addario, per delega dell’avvocato Roberto Cataldi, per il ricorrente.
FATTI DI CAUSA
P.M. ha pignorato i crediti vantati da B.E. nei confronti della Banca delle Marche S.p.A.. La banca terza pignorata ha reso una dichiarazione di quantità che è stata considerata negativa dal giudice dell’esecuzione, il quale ha di conseguenza dichiarato estinto il processo esecutivo. Il P. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Fermo.
Ricorre il B., sulla base di quattro motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La copia autentica della sentenza impugnata, che il ricorrente stesso dichiara essergli stata notificata a mezzo P.E.C. in data 2 maggio 2016, è stata prodotta, munita di relazione di notificazione, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2; quest’ultima appare però priva di attestazione di conformità all’originale informatico con sottoscrizione autografa del difensore.
Anche a prescindere da ogni questione di procedibilità del ricorso, esso risulta comunque manifestamente infondato, per le ragioni che seguono.
2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Art. 360 c.p.c., n. 3, nullità del provvedimento impugnato per violazione del combinato disposto dell’art. 2204 c.c. e dell’art. 77 c.p.c., riguardanti i poteri dell’institore. Nullità della dichiarazione resa dal responsabile di una filiale presso la quale non sussistevano rapporti intestati a B.E.”.
Con il secondo motivo si denunzia “Art. 360 c.p.c., n. 4 – error in procedendo. Nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 87 disp. att. c.p.c.. Omessa allegazione della procura speciale del terzo dichiarante. Violazione del principio dispositivo e di quello del contraddittorio”.
I primi due motivi del ricorso sono connessi e possono essere quindi esaminati congiuntamente.
Il ricorrente sostiene che il funzionario della banca terza pignorata che aveva reso la dichiarazione di quantità nel corso del processo esecutivo non avrebbe documentato di essere a tanto legittimato e/o comunque di essere munito dei necessari poteri rappresentativi.
I motivi di ricorso in esame sono inammissibili, ancor prima che infondati.
Emerge chiaramente dal tenore del provvedimento oggetto della presente opposizione (trascritto integralmente nel ricorso) che il giudice dell’esecuzione non ha affatto ritenuto inefficace la dichiarazione di quantità resa all’udienza dal funzionario della banca terza pignorata per difetto di poteri rappresentativi e/o di legittimazione di quest’ultimo.
Al contrario, ha ritenuto, implicitamente ma inequivocabilmente, che questi fosse munito dei necessari poteri rappresentativi, avendo considerato la dichiarazione di quantità resa in modo del tutto regolare, tanto da esaminare il suo oggettivo contenuto, al fine di qualificarlo come negativo o positivo.
La dichiarazione di estinzione (recte: improcedibilità) del processo esecutivo ha avuto luogo perchè il giudice dell’esecuzione ha ritenuto la dichiarazione di contenuto negativo, non perchè abbia ritenuto privo dei necessari poteri rappresentativi il funzionario che l’aveva resa.
Più precisamente, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che, essendo stato notificato il pignoramento presso la filiale di ***** della banca terza pignorata, esso potesse avere efficacia esclusivamente in relazione ai crediti derivanti da rapporti localizzati presso la suddetta filiale di *****; ha quindi considerato la dichiarazione di quantità negativa, perchè in essa si affermava che il rapporto da cui originava il credito in relazione al quale era stato apposto il vincolo era in realtà localizzato presso la filiale di *****.
E’ appena il caso di osservare, sia pure solo incidentalmente, che la suddetta argomentazione è errata, in quanto il pignoramento di crediti avviene in relazione ad un rapporto obbligatorio, che può sussistere solo tra due soggetti giuridici, mentre la filiale di una banca non ha di regola alcuna autonoma soggettività giuridica; di conseguenza, effettuato il pignoramento dei crediti di un debitore nei confronti di una banca, ai fini dell’efficacia di tale pignoramento è di regola del tutto irrilevante la filiale presso cui sia localizzato il relativo rapporto (la questione della localizzazione del rapporto potrebbe al più avere qualche rilievo ai fini della competenza per territorio, aspetto che peraltro non è oggetto della presente controversia).
In ogni caso, nella situazione descritta, poichè il giudice dell’esecuzione ha esaminato il contenuto della dichiarazione di quantità, ritenendo quindi il delegato della banca comparso all’udienza pienamente legittimato a rendere tale dichiarazione, laddove il debitore avesse inteso sostenere l’insussistenza dei poteri rappresentativi di quest’ultimo, avrebbe dovuto proporre egli stesso tempestiva opposizione agli atti esecutivi, ma non risulta che lo abbia fatto.
L’oggetto del presente giudizio resta comunque necessariamente limitato all’unica questione dedotta a fondamento dell’opposizione, proposta dal solo creditore, cioè la contestazione del carattere negativo attribuito dal giudice dell’esecuzione alla dichiarazione di quantità resa dalla banca a mezzo del funzionario comparso all’udienza.
E’ appena il caso di osservare che le stesse considerazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine alla questione dei poteri rappresentativi del funzionario non possono incidere sull’oggetto del giudizio e, quindi, non possono ritenersi rientrare nell’effettiva ratio decidendi della pronunzia, la quale, del resto, risulta adeguatamente espressa nell’affermazione del carattere oggettivamente positivo della dichiarazione resa dal terzo pignorato (cfr. a pag. 7, righi 25 e ss., della sentenza impugnata: “tutto quello che non poteva fare il Giudice della Esecuzione era di considerare quella che era una dichiarazione resa in udienza positiva quale dichiarazione negativa”). Proprio in conseguenza di tale carattere, infatti, il tribunale ha ritenuto illegittima la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo pronunciata dal giudice dell’esecuzione.
I motivi di ricorso in esame, dunque, non colgono l’effettiva ratio decidendi del provvedimento impugnato.
In ogni caso, anche per completezza espositiva, è opportuno osservare che le argomentazioni del ricorrente risultano fondate sull’erroneo presupposto per cui il funzionario della banca che rende la dichiarazione di quantità dovrebbe avere il potere di rappresentarla in giudizio, cioè dovrebbe essere dotato di poteri di rappresentanza processuale.
Al contrario, poichè il terzo pignorato non è parte del processo esecutivo, è sufficiente che il soggetto che rende la dichiarazione di quantità in suo nome e per suo conto sia dotato di potere rappresentativo sul piano sostanziale, anche in virtù di una procura speciale che attribuisca semplicemente il potere di rendere la dichiarazione di quantità.
3. Con il terzo motivo si denunzia “Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Error in procedendo e violazione di legge. Violazione dell’art. 617 c.p.c., sotto il profilo dell’omissione della prova in ordine alla tempestività dell’opposizione agli atti esecutivi promossa dal sig. P. nei confronti dell’ordinanza del 18/7/2014 e dei successivi adempimenti. Omessa produzione dell’ordinanza impugnata con particolare riguardo alla fase successiva alla riassunzione del giudizio di merito dell’opposizione. Violazione del principio dispositivo”.
Con il quarto motivo si denunzia “Art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti”.
Il terzo e il quarto motivo sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente, in quanto hanno entrambi ad oggetto la questione della prova della tempestività dell’opposizione, della produzione da parte dell’opponente, nel giudizio di merito, degli atti del processo esecutivo – in particolare del provvedimento impugnato e dell’originario ricorso in opposizione depositato al giudice dell’esecuzione – nonchè della legittimità dell’acquisizione degli atti del fascicolo dell’esecuzione disposta dal giudice dell’opposizione.
Essi sono infondati.
Lo stesso ricorrente dà atto che il provvedimento oggetto dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dal creditore fu pronunciato in data 18 luglio 2014 e che il ricorso in opposizione fu depositato in data 23 luglio 2014, quindi tempestivamente.
Ogni questione sulla tempestività dell’opposizione resta assorbita in virtù di tale espressa ammissione.
Per quanto poi riguarda l’acquisizione del fascicolo dell’esecuzione (contenente tra l’altro l’atto impugnato e il ricorso in opposizione) disposta dal giudice dell’opposizione, è sufficiente richiamare gli orientamenti di questa Corte secondo cui: a) le opposizioni di cui agli artt. 615,617 e 619 c.p.c., pur avendo struttura bifasica, restano comunque giudizi unitari, che hanno inizio con il deposito del ricorso in opposizione al giudice dell’esecuzione (cfr., ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7997 del 20/04/2015, Rv. 635096 – 01); b) nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi (che ha per oggetto la valutazione di conformità di un segmento del processo esecutivo alle norme che lo regolano), il giudice ha il potere-dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo, per prendere diretta conoscenza dello svolgimento di esso e degli atti compiuti dal giudice dell’esecuzione (cfr. ad es.: Cass., Sez. L, Sentenza n. 12642 del 05/06/2014, Rv. 631190-01; Sez. 3, Sentenza n. 7610 del 21/04/2004, Rv. 572994-01); c) il principio secondo il quale l’opponente ha l’onere di provare, oltre che di allegare, il momento in cui ha avuto conoscenza dell’atto esecutivo che assume viziato, ai fini della verifica della tempestività dell’opposizione, deve essere coordinato con il principio dell’acquisizione probatoria, sicchè l’onere è da ritenersi assolto anche qualora la prova della tempestività dell’opposizione emerga, comunque, dagli atti del fascicolo dell’esecuzione o da quelli prodotti dall’opposto (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19277 del 07/11/2012, Rv. 623940-01; Sez. 3, Sentenza n. 26932 del 19/12/2014, Rv. 633648-01); d) non è legittimo il rigetto della domanda di opposizione sulla base della mancata produzione in giudizio da parte dell’opponente dell’atto contro cui si oppone ovvero del titolo esecutivo, del cui tenore si discute (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7610 del 21/04/2004, Rv. 572994-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 1919 del 25/01/2017, Rv. 642739-01).
4. Il ricorso è rigettato.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– nulla per le spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019
Codice Civile > Articolo 2204 - Poteri dell'institore | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 4 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 615 - Forma dell'opposizione | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 617 - Forma dell'opposizione | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 619 - Forma dell'opposizione | Codice Procedura Civile