Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.29366 del 13/11/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 14753 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da:

B.D., (C.F.: *****) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Mario Ettore Angelo Rotondo (C.F.: non dichiarato)

– ricorrente –

nei confronti di:

P.A., (C.F.: *****) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Rocco Cantatore (C.F.: CNT RCC 75R22 H645D);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 537/2017, pubblicata in data 28 marzo 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2019 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

P.A. ha agito in giudizio nei confronti di B.D. per ottenere la riduzione del prezzo ed il risarcimento dei danni, in relazione ad un contratto preliminare di vendita immobiliare.

Entrambe le domande sono state accolte dal Tribunale di Castrovillari.

La Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione di primo grado, che ha per il resto confermato, ha invece rigettato la domanda risarcitoria.

Ricorre il B., sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso il P..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Il controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Assume carattere pregiudiziale la verifica di ammissibilità del ricorso.

La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 28 marzo 2017 (non risulta che sia stata notificata).

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio nell’anno 2007; essendo quindi applicabile l’art. 327 c.p.c. nella formulazione anteriore alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009 n. 69, il termine cd. lungo per impugnare era di un anno dalla pubblicazione della sentenza.

Tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali che, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 come modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 10 novembre 2014, n. 162, a decorrere dal 2015 ha luogo dal 1 al 31 agosto (e quindi per un totale di 31 giorni, e non più di 46, come in precedenza), il termine per l’impugnazione scadeva in data 28 aprile 2018.

La notifica del ricorso (che è datato 4 maggio 2018) è stata effettuata a mezzo del servizio postale, con richiesta di notifica effettuata in data 8 maggio 2018, quindi tardivamente. Il ricorso, in quanto tardivo, va dichiarato inammissibile, e tale inammissibilità rende superfluo anche il richiamo dei singoli motivi dello stesso.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472