Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.29393 del 13/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19048-2C14 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE PUGI, CHRISTIAN CALIFANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2014 della COMM.IRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 13/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/D7/2019 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 61/35/14 del 4 febbraio 2013, pubblicata il 13 gennaio 2014, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Arezzo n. 14/5/11 del 14 dicembre 2010, di accoglimento del ricorso del contribuente S.E. avverso l’avviso di accertamento recante l’importo del maggior reddito di Euro 94.959,00 ai fini della imposta sul reddito delle persone giuridiche, dovuta per l’anno 2006, e delle relative addizionali.

2. – La Agenzia delle entrate, con atto del 14 luglio 2014, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

3. – Il contribuente ha resistito con controricorso dell’8 ottobre 2014; e, con memoria del 4 settembre 2015, ha insistito per il rigetto del ricorso.

Successivamente, con atto del 25 settembre 2017, ha instato per la sospensione del processo ai sensi della D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

4. – Con memoria del 6 dicembre 2018 la ricorrente Avvocatura generale dello Stato ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, ai sensi del citato D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, esponendo e documentando che, giusta nota della Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Arezzo del 6 novembre 2018, il contribuente si era utilmente avvalso delle definizione agevolata della controversia e aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto.

5. – Il controricorrente ha formulato analoga istanza mediante memoria depositata il 12 giugno 2019, corredata dalla copia dei versamenti eseguiti.

CONSIDERATO

1. – La intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi del citato D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comporta l’effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

La Corte provvede alla relativa declaratoria.

2. – Le spese del presente giudizio devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (v. esattamente in termini: Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968 – 01; cui adde: Sez. 6 – L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733 – 01).

3. – Quanto, infine, al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01; cui adde Sez. 6-2, ordinanza n. 6888 del 03/04/2015, n. m.) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Sez. 6-3, ordinanza n. 19562 del 30/09/2015, n. m.) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 5 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 13 novembre 2019

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