Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.29422 del 13/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26489-2014 proposto da:

P.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO POLI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA DI VITERBO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II, 5, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO SARACENO, rappresentata e difesa dall’avvocato ELAINE BOLOGNINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2079/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/05/2014; r.g.n. 40/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2019 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ELAINE BOLOGNINI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto la domanda proposta da P.F., il quale aveva chiesto la condanna dell’Azienda Sanitaria di Viterbo al pagamento della somme asseritamente dovute a titolo di indennità di specificità medica, ex art. 54 del CCNL 5 dicembre 1996 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. La Corte territoriale riteneva decisiva l’opzione esercitata dal ricorrente, nel transitare alle dipendenze della U.S.L. per il trattamento economico onnicomprensivo di cui al D.P.R. n. 270 del 1987, art. 110 cui la successiva contrattazione collettiva aveva escluso si dovessero aggiungere ulteriori emolumenti.

2. Avverso tale sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito da controricorso della A.S.L., che ha anche depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La rinuncia al ricorso presentata dal P. comporta l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.

2. La Corte ritiene che l’adeguamento volontario del ricorrente ad un orientamento di legittimità che, pur manifestatosi già prima della notificazione del ricorso (Cass. 24 gennaio 2014, n. 1487, mentre il ricorso è del novembre di quello stesso anno) si è andato consolidando negli anni successivi, sia circostanza chè giustifichi, nonostante l’insistenza in senso contrario della A.S.L., la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

3. La declaratoria di estinzione non integra alcune delle ipotesi per cui l’D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, richiede darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, sicchè non vi è luogo alla corrispondente declaratoria.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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