LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20673-2017 proposto da:
L.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORAZIO 31, presso lo studio dell’avvocato MATTEI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAGNANO GIOVANNI;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA CANCELLERIA 85, presso lo studio dell’avvocato MELFI ELVIRA, rappresentato e difeso dall’avvocato LI ROSI SEBASTIANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 549/17, del TRIBUNALE di CAUTAGIRONE, depositata il 14/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA MASSIMO.
FATTO E DIRITTO
LA CORTE OSSERVA:
1. – L.M.G. proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento ***** s.p.a. lamentando essere stata respinta la propria domanda di insinuazione avente ad oggetto il credito per prestazioni professionali da lui svolte nei confronti della società fallita in qualità di sindaco.
2. – Il Tribunale respingeva l’opposizione con decreto del 14 luglio 2017.
3. – Contro tale pronuncia L.M. ricorre per cassazione facendo valere quattro motivi di impugnazione. Resiste con controricorso la curatela fallimentare che ha pure depositato memoria.
4. – Parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia notificato alla controparte lo scorso 5 luglio.
5. – Il processo deve essere allora dichiarato estinto per intervenuta rinuncia.
Non avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia, la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).
PQM
La Corte:
dichiara estinto il processo; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 8 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019