Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.29456 del 13/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16287/2018 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliato in Pescara, viale Pindaro n. 19, presso lo studio dell’avvocato Alessandro Calabrese, che la rappresenta e difende giusta procura speciale;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, nella persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2270/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/09/2019 dal cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

LA CORTE:

CONSIDERATO

che G.C., cittadino senegalese, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di L’Aquila avverso il provvedimento della Commissione territoriale, di diniego della protezione internazionale e di diniego pure della protezione umanitaria;

che il Tribunale ha respinto il ricorso, con decreto depositato in data 18 aprile 2017;

che successivamente, con sentenza depositata il 9 dicembre 2017 la Corte d’Appello ha respinto l’impugnazione presentata da G.C.;

che quest’ultimo ha presentato ricorso per cassazione avverso tale pronuncia, articolandolo in tre motivi;

che, in particolare, il secondo e il terzo motivo del ricorso lamentano che il giudice del merito, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, non ha preso in considerazione, tra l’altro, l’elevato grado di integrazione lavorativa raggiunta nel tempo di permanenza nel territorio italiano, nè le vicende che sono occorse al richiedente nel suo transito in Libia, con gli effetti di vulnerabilità che ne sono conseguiti;

che è pendente avanti alle Sezioni Unite di questa Corte la questione relativa all’eventuale applicazione della normativa introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, come convertito con L. n. 132 del 2018, nei confronti delle posizioni il cui accertamento in giudizio era già in corso all’entrata in vigore della normativa medesima (con peculiare riferimento alle domande di protezione umanitaria);

che perciò il presente ricorso deve essere rinviato a nuovo ruolo in attesa della definizione della detta questione da parte delle sezioni unite.

P.Q.M.

rinvia la controversia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019

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