LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12624/2015 proposto da:
O.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI 229/I, presso lo studio dell’avvocato DIEGO GIANNOLA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AMPP ASSOCIAZIONE MARSICANA PRODUTTORI PATATE IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1193/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 18/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/06/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
FATTI DI CAUSA
1. Oggetto di ricorso è la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila, pubblicata il 18 novembre 2014, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Avezzano n. 673 del 2013.
1.1. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione proposta dall’Associazione Marsicana Produttori Patate in liquidazione avverso il decreto ingiuntivo emesso a favore dell’avv. O.P. per il pagamento della somma di Euro 3.154,16 a titolo di restituzione.
2. La Corte d’appello ha confermato che l’avv. O. non avesse diritto alla restituzione della somma in oggetto, poichè l’aveva corrisposta in esecuzione di un titolo valido (sentenza Tribunale di Avezzano n. 274 del 2003), ed ha ritenuto infondato il gravame anche con riferimento alla statuizione di condanna alle spese di lite, fatta eccezione per il rimborso forfetario per spese generali, non previsto nel D.M. n. 140 del 2012, applicabile ratione temporis alla controversia.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’avv. O., sulla base di quattro motivi. Non ha svolto difese in questa sede l’Associazione Marsicana Produttori Patate in liquidazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, commi 1 e 5 e art. 111 Cost., e si contesta l’erroneità della statuizione sulle spese del giudizio di appello, in quanto la Corte territoriale non si sarebbe attenuta ai valori medi di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014, senza motivare lo scostamento.
2. Con il secondo motivo è denunciata violazione del D.M. n. 140 del 2012 e del D.M.n. 127 del 2004 e nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione. La ricorrente contesta, sotto entrambi i profili di censura, il rigetto del motivo di appello con il quale aveva lamentato l’incongruità dell’importo liquidato a titolo di spese di lite dal giudice di primo grado, in quanto significativamente superiore a quello che sarebbe risultato applicando i parametri medi e la Corte d’appello sul punto non aveva motivato.
3. Con il terzo motivo, che denuncia omesso esame di fatto decisivo, la ricorrente contesta che la Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato i principi di soccombenza e causalità alla fattispecie in esame, non avendo considerato che lo sviluppo del giudizio di primo grado era addebitabile esclusivamente alla controparte.
4. Con il quarto motivo è denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 2, D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 4 e art. 111 Cost. e si contesta l’omessa valutazione di elementi istruttori specificamente la pendenza di altra causa identica a quella in oggetto – potenzialmente idonei ad incidere sulla liquidazione delle spese di lite.
5. I primi tre motivi sono privi di fondamento.
5.1. Quanto al primo motivo di ricorso, è sufficiente richiamare la giurisprudenza costante di questa Corte secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (ex plurimis, Css. 31/01/2017, n. 2386; Cass. 14/05/2018, n. 11601).
5.2. Neppure è predicabile un obbligo di specificazione a carico del giudice d’appello il quale confermi la liquidazione delle spese fatta dal giudice di primo grado, tanto più nel caso di specie nel quale, come emerge dall’illustrazione del (secondo) motivo di ricorso, l’appellante O. aveva contestato l’incongruità della somma liquidata dal giudice di primo grado rispetto ai parametri medi, la cui applicazione non è vincolante.
5.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato in quanto la Corte d’appello ha preso in considerazione il “nuovo pagamento” effettuato dall’avv. O., concludendo per la correttezza della statuizione sulle spese fatta dal giudice di primo grado. Non sussiste pertanto il denunciato omesso esame.
6. Il quarto motivo di ricorso è, invece, fondato.
6.1. La Corte d’appello ha qualificato in termini di “congetture prive di riscontro” le ipotesi di connessione del procedimento in esame con altri giudizi pendenti tra le stesse parti, così rigettando la richiesta dell’appellante di rivalutare la liquidazione delle spese di lite operata dal giudice di primo grado. In realtà, i riscontri esistevano, come emerge dal ricorso (pagg. 9-11), e la Corte d’appello avrebbe dovuto prenderli in considerazione per poi, eventualmente, ritenerli privi di incidenza sulla liquidazione delle spese.
7. Il motivo deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata in parte qua, con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta i rimanenti, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2019