Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.29490 del 14/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26101/2017 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELLUNO, 16, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FERIOZZI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASQUALE LAMONICA;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA GESTIONE ATTIVITA SUPPORTO IMPRESE SOCIALI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2258/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/06/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

RILEVATO IN FATTO

1. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente L.A., qui ricorrente, ha disconosciuto la firma apposta nella fideiussione e l’opposto, costituitosi regolarmente in giudizio, veniva rappresentato in udienza da un sostituto d’udienza non munito di delega scritta, che avanzava istanza di verificazione della scrittura; per tre udienze consecutive la parte opponente, convocata dal giudice per l’espletamento della perizia calligrafica e l’acquisizione delle scritture di comparazione, non compariva e il giudice ha quindi ritenuto come riconosciuta la sottoscrizione respingendo l’opposizione. In sede di impugnazione, a motivo della richiesta di riforma della sentenza, l’opponente deduceva che l’istanza di verificazione era stata chiesta da un sostituto d’udienza non munito di delega scritta e che all’ultima udienza il suo legale aveva prodotto le scritture di comparazione di cui il giudice avrebbe dovuto tenere conto. La Corte d’appello Roma, con sentenza 2258/2017 del 5/4/2017 confermava le statuizioni della sentenza di primo grado aggiungendo che il sostituto d’udienza poteva presentarsi senza delega scritta per chiedere la verificazione in base alla legge professionale forense (L. n. 274 del 2012, art. 24).

2. Il ricorso è stato notificato il 3 /11/ 2017 e la parte intimata non è comparsa notificando controricorso. Il ricorso è affidato a tre motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione della legge professionale forense (L. n. 274 del 2012, art. 14) in relazione all’art. 181 c.p.c., sull’assunto che la mancanza di delega scritta in capo al sostituto di udienza, in base alla legge applicabile ratione temporis, avrebbe dovuto indurre il giudice a rilevare l’assenza della parte ex art. 181 c.p.c..

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto validamente esercitata un’attività processuale dal sostituto d’udienza sulla base della legge professionale forense (L. n. 274 del 2012, art. 14) che solo dal 2012 ammette che tale attività difensiva sia espletata dal sostituto d’udienza anche senza delega rilasciata dal procuratore alle liti: tale normativa, tuttavia, non è applicabile al caso in esame ratione temporis, quando invece all’epoca era previsto il rilascio di delega scritta da parte del procuratore alle liti al sostituto d’udienza. Purtuttavia, nel procedimento di appello è stato dedotto un vizio procedurale, attinente alli esercizio di un’attività difensiva da parte di un sostituto del legale privo di poteri, che la parte avrebbe dovuto eccepire prima che l’attività processuale venisse autorizzata dal giudice. Quindi la motivazione, per quanto debba essere corretta, non comporta l’annullamento della pronuncia di rigetto del motivo di appello.

1.3. La funzione esercitata dal sostituto d’udienza, anche se in ipotesi non munito di regolare delega scritta, in mancanza di preventiva opposizione da parte della controparte, raggiunge ugualmente lo scopo di rappresentare la parte processuale regolarmente costituita e la controparte non può dolersi di un’attività processuale espletata nell’interesse della controparte, ratificata da quest’ultima (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5330 del 30/10/1985; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2458 del 15/03/1994; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 15/10/2014; Sez. 3, Sentenza n. 1167 del 23/01/2004). Un vizio processuale di tal genere, se non tempestivamente rilevato dalla parte o dal giudice, non è quindi in grado di inficiare l’attività processuale svolta, ove risulti comunque che la parte processuale si è costituita con difensore munito di regolare procura. L’attività del sostituto di udienza, non delegato nelle debite forme, espletata nell’interesse di una parte, non è pertanto in grado di determinare una nullità processuale assoluta, bensì una nullità relativa, sanabile per effetto del mancato tempestivo rilievo della controparte prima del compimento dell’atto, ove il delegato sia ammesso dal giudice a rappresentare la parte processuale in sostituzione del difensore costituito; tale vizio, inoltre, può essere dedotto successivamente solo dalla parte nell’interesse della quale è stata effettuata l’attività processuale, alla prima udienza utile, ex art. 157 c.p.c., comma 2.

2. Con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente deduce falsa applicazione dell’art. 219 c.p.c., in quanto il giudice avrebbe ordinato la comparizione della parte per procedere al rilascio delle scritture di comparazione, offerte in comparazione, ma non per far scrivere la parte sotto dettatura.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Le scritture di comparazione allegate, secondo la tesi della ricorrente, sarebbero state validamente prodotte a una successiva udienza. Tale fatto, quindi, non preso in adeguata considerazione, sarebbe in grado di superare quanto constatato dal giudice in termini di implicito riconoscimento della scrittura, ricavato dalla constatazione che per ben tre volte era stata rinviata l’udienza per espletare tale attività innanzi al perito calligrafo nominato dall’ufficio e alla parte interessata al disconoscimento della propria sottoscrizione, mai comparsa per compiere tale attività.

2.3. In tale materia non vale il principio dispositivo, ma quello per cui in sede di verifica della scrittura privata disconosciuta, le eccezioni alla regola della libertà di prova concernono il potere officioso del giudice di valutare l’idoneità alla funzione di comparazione delle scritture private, la cui autenticità, in mancanza di accordo tra le parti, deve essere stata previamente riconosciuta o accertata giudizialmente o per autenticazione stragiudiziale. Pertanto il giudice può ordinare alla parte che abbia disconosciuto la scrittura, di cui ha disposto la comparizione personale, di scrivere sotto dettatura con o senza la presenza del C.T.U., ancorchè siano acquisite agli atti scritture di comparazione. Al riguardo, considerata la discrezionalità lasciata al giudice di merito nell’attività di raccolta del materiale di comparazione, la valutazione del giudice di merito sulla sussistenza o meno di un legittimo impedimento alla comparizione della parte per scrivere sotto dettatura, e quindi sulla configurabilità – ai sensi dell’art. 219 c.p.c., comma 2 – di un riconoscimento della scrittura sottoposta a verificazione, costituisce esercizio di un potere direttivo e una valutazione di fatto insindacabili in sede di legittimità, ove la scelta appaia congrua e razionale in relazione alle circostanze del caso (Sez. 3, Sentenza n. 5237 del 15/03/2004; Sez. 2, Sentenza n. 13844 del 10/12/1999).

3. Con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, viene denunciata l’omessa valutazione di emergenze probatorie.

3.1. La questione è assorbita da quanto riferito al punto 2 in relazione alla non applicabilità del principio dispositivo in tema di prova in uno spazio processuale in cui il giudice sovrintende sull’attività di raccolta delle scritture idonee a effettuare l’attività di comparazione delle sottoscrizioni.

4. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Non si provvede sulle spese, stante l’assenza della controparte dal giudizio.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

nulla per le spese;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019

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