LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20055-2018 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****, in persona del Ministro in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
R.V. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PALUMBO 3, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RONCHIETTO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. R.G. 20550/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 31/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
RITENUTO
CHE:
1. Con ricorso in opposizione a decreto di liquidazione del compenso del custode di cose sequestrate R.V. s.r.l. proponeva opposizione al decreto di liquidazione n. 12683/2013, con cui il Tribunale di Roma aveva liquidato in suo favore la somma di Euro 14.795,55 più IVA, per il trasporto e la custodia di materiale automobilistico.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 31/12/2017, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, rideterminava in Euro 70.562,52 più IVA l’indennità dovuta.
2. Contro l’ordinanza ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia.
Resiste con controricorso R.V. s.r.l..
CONSIDERATO
CHE:
I. Il ricorso è inammissibile posto che l’ordinanza impugnata risulta essere stata notificata al ricorrente, mediante posta elettronica certificata, in data 9 aprile 2018 e il ricorso avverso la medesima proposto è stato notificato in data 26 giugno 2018, una volta decorso il termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2.
II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente Ministero al pagamento delle spese del giudizio in favore della società controricorrente che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dell’avvocato Claudio Ronchietto, che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 19 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019