LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. GORIAN Sergio – Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1785/2018 proposto da:
F.M., F.L., F.C., F.A., S.A., FE.AR. e F.R., in proprio e quanto a Fe.Ma., C., L., A., Ar. e R. quali eredi di D.G., tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati ANTONIA INGROSSO e GIUSEPPE LANZALONE, ed elettivamente domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto n. 384/2017 della CORTE d’APPELLO di POTENZA, pubblicato il 7/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/09/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che F.M., F.L., F.C., F.A., S.A., FE.AR. e F.R., in proprio e quanto a Fe.Ma., C., L., A., Ar. e R. quali eredi di D.G., hanno proposto ricorso per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Potenza n. 384/2017, pubblicato il 7/11/2017, che ha accolto parzialmente la loro domanda di equa riparazione proposta nei confronti del Ministero della giustizia;
che il Ministero della giustizia non si è costituito in giudizio.
Considerato, in via pregiudiziale, che i ricorrenti hanno notificato il presente ricorso al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi 12, all’indirizzo di posta elettronica estratto dal Registro delle Imprese e dal Registro Generale degli Indirizzi elettronici e dall’Indice delle amministrazioni pubbliche: roma.mailcert.avvocaturastato.it;
che tuttavia tale indirizzo di posta elettronica certificata non è idoneo alla accettazione da parte del destinatario della notificazione del decreto de quo, in relazione al quale il ricorso avrebbe dovuto essere effettuato al diverso indirizzo di posta elettronica ags.romamailcertavvocaturastato.it;
che non può ritenersi perfezionato il regolare procedimento di notificazione del presente ricorso; laddove l’intimato Ministero non si è costituito in giudizio;
che, pertanto, se ne deve disporre la rinnovazione, con l’avvertenza che il termine di trenta giorni ivi fissato decorrerà dalla comunicazione della presente ordinanza;
che la causa va rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte assegna ai ricorrenti il termine di trenta giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza, per la notificazione del presente ricorso, e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019