LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 14392-2017 proposto da:
E.DISTRIBUZIONE S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENATO FUCINI 288, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RENZI, e rappresentata e difesa dagli avvocati FABRIZIO MARINELLI e MARIA CRISTINA CERVALE giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AMMINISTRAZIONE SEPARATA DI ASSERGI, domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentata e difesa dall’avvocato RODOLFO LUDOVICI in virtù di procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonchè
COMUNE DELL’AQUILA, L.B., S.L., G.B.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA – SEZIONE USI CIVICI, depositata il 16/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dalla ricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE L’Amministrazione Separata di Assergi adiva il Commissario per gli usi civici della Regione Abbruzzi lamentando che l’Enel aveva abusivamente ampliato l’elettrodotto posto a servizio della funivia, con la realizzazione di altri impianti elettrici, il tutto su terreni appartenenti alla comunità locale.
Nella resistenza dell’Enel, il Commissario per gli usi civici dichiarava l’occupazione abusiva da parte della convenuta, ordinando il rilascio dei beni occupati.
A seguito di reclamo di Enel Distribuzione S.p.A., la Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza del 20 marzo 2017 rigettava il reclamo, rilevando che era infondata la deduzione della società secondo cui la normativa in tema di elettrodotti prevarrebbe su quella dettata in materia di usi civici, occorrendo ribadire che anche per l’occupazione abusiva delle aree della Amministrazione Separata, ed in assenza di un provvedimento di mutamento di destinazione d’uso, era necessaria l’adozione di una procedura espropriativa, che nella fattispecie era carente.
Inoltre andava disatteso anche il motivo di reclamo con il quale si invocava l’esistenza di un vincolo di pertinenzialità tra l’impianto elettrico e la funivia, e ciò sia perchè non era stato provato tale nesso, sia in ragione del fatto che non sussisteva la dimostrazione che la società fosse anche titolare dell’impianto di funivia, rispetto al quale le condutture elettriche avrebbero carattere pertinenziale, sicchè mancava la prova che il vincolo pertinenziale fosse stato impresso dal proprietario o dal titolare di diritti reali su entrambi i beni.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso E.Distribuzione S.p.A., subentrata nelle more ad Enel Distribuzione S.p.A., sulla base di tre motivi.
L’Amministrazione Separata di Assergi ha resistito con controricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa fase.
Ritiene il Collegio che non possa essere condivisa la proposta del relatore quanto alla declaratoria di improcedibilità del ricorso, occorrendo avere riguardo alle conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Unite nella sentenza n. 8312/2019, le quali hanno affermato che ove, come nella fattispecie, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica del ricorso, risulti depositata in cancelleria copia della relata della notifica telematica della decisione impugnata e del corrispondente messaggio pec con annesse ricevute, sebbene senza attestazione di conformità da parte del difensore, il ricorrente evita la sanzione dell’improcedibilità del ricorso laddove depositi l’asseverazione di conformità della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, sino alla data dell’udienza camerale. Nel caso di specie, attesa anche la presenza di alcuni intimati, che non consentiva di superare l’originale difetto di attestazione di conformità per effetto della condotta della controricorrente, il difensore di E. Distribuzione S.p.A. in data 15/1/2019, e quindi prima della celebrazione anche della precedente udienza camerale del 24 gennaio 2019, ha depositato attestazione di conformità della relata di notifica telematica della sentenza impugnata, impedendo in tal modo la declaratoria di improcedibilità.
Tuttavia la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, anche al fine di consentire al Consigliere relatore di poter eventualmente formulare nuova proposta.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo anche a fine di consentire al Consigliere relatore di formulare eventuale nuova proposta.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2019