LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27646-2018 proposto da:
G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FIORENTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO MARCO AGNOLI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 527/10/201; della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONANALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 20/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO
che:
G.V., socio unico della Marina Park srl, ricorre con cinque motivi (1: violazione di legge per inapplicabilità del raddoppio dei termini; 2: violazione di legge per presunzione basata su altra presunzione; 3: violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio per nullità dell’accertamento per mancata sottoscrizione del capo dell’Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva delegato; 4: violazione di legge per mancata concessione della provvisoria sospensione; 5: omesso esame mezzi di prova ex art. 360 c.p.c., n. 5) per l’annullamento della sentenza della CTR dell’Emilia Romagna che, su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 2007, confermando la sentenza di primo grado, ne ha respinto l’appello.
L’Agenzia si è costituita con controricorso. Successivamente in data 16 maggio 2019 ha proposto istanza di estinzione del giudizio e comunicazione di provvedimento in autotutela con il quale ha comunicato di avere annullato parzialmente l’avviso di accertamento impugnato dandone comunicazione al contribuente. Ciò in relazione alla sentenza della CTR Emilia Romagna, n. 3430/10/17 emessa nei confronti della società e passata in giudicato.
CONSIDERATO
che:
la questione ancora controversa riguarda il D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, per quel che concerne l’individuazione degli atti le cui liti sono definibili secondo la procedura descritta nel medesimo articolo, rinvia alla L. n. 289 del 2002, art. 16 che, al comma 3, dà una definizione di lite pendente intendendo per tale ” quella in cui è parte l’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali, è stato proposto l’atto introduttivo del giudizio, nonchè quella per la quale l’atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato”;
Considerato che non ricorrono, pertanto, i presupposti per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c..
P.Q.M.
Rimette gli atti alla Quinta sezione civile di questa Corte.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 14 novembre 2019